CIRC. N. 59/2024 Sospensione degli avvisi bonari e la proroga del versamento della quinta rata della rottamazione- quater

Posted by on Lug 29, 2024

CIRC. N. 59/2024 Sospensione degli avvisi bonari e la proroga del versamento della quinta rata della rottamazione- quater

Oggetto: Sospensione degli avvisi bonari e la proroga del versamento della quinta rata della rottamazione- quater

Quest’anno per la prima volta l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare gli avvisi bonari nel periodo 1° – 31 agosto. Si tratta di una rilevante novità prevista dall’art. 10 del D.Lgs n. 1 dell’8 gennaio 2024. La medesima misura interesserà il periodo 1° – 31 dicembre di ogni anno.

In realtà il “blocco” è ben più ampio rispetto agli avvisi bonari. Durante i predetti periodi il Fisco non potrà emettere gli avvisi conseguenti alla liquidazione automatica delle dichiarazioni; gli avvisi relativi al controllo formale ex art. 36 – ter del D.P.R. n. 600/1973; gli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, ma anche le lettere di compliance utilizzate, ad esempio, per segnalare la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi di alcune tipologie reddituali.

La sospensione riguarda l’invio dei nuovi avvisi bonari, ma continuerà ad applicarsi anche la sospensione dei termini, già in vigore, per il pagamento delle somme intimate mediante avviso bonario. Il termine di 30 giorni per effettuare il relativo pagamento, in un’unica soluzione o della prima rata, risulta sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

I predetti termini iniziano nuovamente a decorrere dal 5 settembre prossimo. A tal proposito deve essere osservato come la sospensione non riguardi le rate successive alla prima che seguono il piano di ammortamento iniziale.

La sospensione è sicuramente utile al fine di consentire ai contribuenti di pianificare al meglio il periodo di scadenze particolarmente intenso.

A proposito delle scadenze è recente la notizia della proroga del termine previsto per effettuare il versamento della quinta rata relativa alla rottamazione – quater. La scadenza originaria era il 31 luglio e il mancato pagamento entro i cinque giorni successivi avrebbe determinato la decadenza del beneficio.

Il Consiglio dei Ministri durante la seduta del 26 luglio ha previsto il differimento della scadenza al 15 settembre prossimo. La rata successiva, cioè la sesta non è stata ulteriormente differita. Pertanto resta ferma la scadenza originaria del 30 novembre prossimo.

La proroga della scadenza della predetta quinta rata è utile anche con riferimento ai contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo biennale. L’eventuale decadenza della rottamazione avrebbe fatto “rivivere” i debiti iscritti a ruolo. In molti casi sarebbe stato superato il limite dei debiti di 5.000 euro e quindi avrebbe trovato applicazione la causa che inibisce l’accesso al nuovo istituto di compliance.

In realtà, si tratta di una misura importante anche se il contribuente dovrà monitorare costantemente l’importo dell’ammontare dei debiti relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, qualora dovesse essere raggiunto o superato il predetto limite dopo aver accettato il reddito proposto, la circostanza determinerà la decadenza dall’istituto di compliance.

Con riferimento al divieto posto a carico dell’Agenzia delle Entrate di richiedere documenti o inviare atti successivi alla liquidazione delle dichiarazioni fiscali deve osservarsi che la misura è sicuramente utile.

Tuttavia non può mancarsi di osservare come l’Agenzia delle Entrate abbia provato ad aggirare la novella richiedendo in anticipo documenti e inviando prima del solito le predette comunicazioni.

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Cordiali saluti.

Merate, 29 Luglio 2024

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