Circ. 35/2026 Gli acconti di imposta per il 2025

Posted by on Apr 29, 2026

Circ. 35/2026 Gli acconti di imposta per il 2025

Oggetto: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2025

Il prossimo 01 giugno 2026 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2025.

L’acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2024;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2025 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il fac simile allegato alla presente comunicazione.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate:

  • la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene suddivisa tra 40% primo acconto e 60% secondo acconto.

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

I formulari operativi

 

 

Dati del contribuente  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
  Spettabile Studio
   
 
 
 

 

RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2025

Facendo seguito alle comunicazioni dello studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l’applicazione del metodo “storico” di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall’Agenzia delle entrate, con la presente:

  • richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 01 giugno 2026 tenendo conto delle seguenti circostanze:

q drastica riduzione del reddito imponibile;

q drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di………………………………….………;

q altro ……………………..………………….………;

  • richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 01 giugno 2026 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli ……….,00 euro
  • ………………………

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data  29/04/2026

Firma  ……………………………….

***

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:

Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è:  https://studipa.com/it/category/circolari.

Cordiali saluti.

Merate, 29 Aprile 2026

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