CIRC. N. 58/2024 IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Oggetto: il Concordato Preventivo Biennale
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, è stata data attuazione alla Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamento tributario, nel cui ambito è ricompresa l’introduzione del concordato preventivo biennale. La norma istituiva del CPB è attualmente in fase di modifiche/correzioni e nel mese di agosto dovrebbero essere approvate le ultime variazioni alla stessa.
Come già anticipato con la ns. Circolare n. 32/2024, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta la possibilità di aderire ad una proposta del Fisco alla definizione dei propri redditi per i successivi due anni (un anno, in via sperimentale, per i soggetti forfetari). Decorso il biennio oggetto di concordato, in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo. La prima scadenza per aderire alla proposta è prevista per il 15/10/2024 mentre, per i bienni successivi, l’eventuale accettazione deve avvenire entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
L’istituto del CPB punta quindi a dare certezza e trasparenza ai rapporti con il Fisco. I vantaggi sono molteplici.
Innanzitutto, nel caso in cui si consegua un reddito maggiore di quello concordato, le tasse sono comunque dovute su quest’ultimo (lo stesso meccanismo vale anche ai fini IRAP). Infatti, come previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 13/2024: “gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi [..], nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori”. Per questi ultimi, resta salva la facoltà del contribuente (persona fisica con P.IVA o socio obbligato al versamento dei propri contributi) di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore.
Di conseguenza, l’eventuale accettazione della proposta, in presenza di una stima affidabile dei redditi del biennio oggetto di concordato, rappresenta una buona opportunità di pianificazione fiscale. A tal proposito, lo Studio consiglia e propone, in assenza di cause di cessazione e di decadenza, un’attenta analisi e valutazione, in condivisione con il Cliente, della proposta di Concordato Preventivo Biennale, allo scopo di poter pianificare le uscite finanziarie, per imposte e contributi, relative al biennio 2024-2025.
A tal proposito, lo studio propone alla gentile Clientela una consulenza articolata nelle due seguenti fasi, per ognuna delle quali sarò inviato apposito incarico professionale:
- Primo step:
- Verifica dell’applicabilità del concordato preventivo biennale in relazione alle condizioni di accesso, cause di esclusione, di decadenza e cessazione;
- Calcolo e quantificazione del reddito/valore della produzione per il biennio 2024-2025, a seguito delle rettifiche richieste dalla normativa (plus/minusvalenze, sopravvenienze, redditi di partecipazione, ecc.) e sulla base di quanto elaborato dall’apposito software dell’Agenzia delle entrate;
- Secondo step, qualora il Cliente, visto il risultato del punto precedente, fosse interessato:
- Analisi e valutazione della proposta dell’Agenzia delle entrate, tramite incontro riservato con il Cliente affinché lo stesso possa, a sua volta, valutare ed accettare la proposta di concordato preventivo biennale.
Ricordiamo infine che i contribuenti che accedono al CPB non possono essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati ed ottengono i vantaggi previsti dal regime premiale ISA, come la possibilità di compensare crediti relativi imposte dirette, IRAP ed IVA senza visto di conformità e come la possibilità di ottenere rimborsi IVA senza garanzia.
Prossimamente Vi contatteremo per valutare insieme la proposta di concordato, anche a seguito delle variazioni intervenute nella normativa, attualmente in fase di definizione.
Data l’importanza dei dati indicati nel modello ISA per il periodo d’imposta 2023, che rappresenta la base di calcolo per la proposta elaborata e valida per il biennio successivo, dalla cui errata indicazione potrebbe derivare la decadenza degli effetti del CPB, lo Studio chiederà la conferma dei dati indicati nel modello ISA 2024, con particolare riferimento a:
- Quadro A – Personale
- Quadro C – Elementi specifici dell’attività
Qualora la gentile Clientela non avesse già provveduto all’invio dei suddetti moduli compilati, Vi chiediamo di provvedere al loro invio affinché lo Studio possa procedere con la compilazione del modello ISA e con il calcolo ed il risultato del voto ISA e della proposta di concordato.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:
Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è: https://studipa.com/it/category/circolari.
Cordiali saluti.
Merate, 25 Luglio 2024
TOP QUALITAS S.R.L.
Per coloro che volessero approfondire l’istituto del Concordato Preventivo Biennale, forniamo ulteriori chiarimenti su questo istituto:
Soggetti interessati:
Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:
– esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l’effettiva applicazione degli Isa;
– persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (per quest’ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2024).
Condizioni di accesso
Per entrambe le categorie di soggetti sopra indicate, è richiesta, per l’accesso al concordato preventivo e per il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e, quindi, per il 2023) l’assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.
Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l’obbligo di presentazione;
– condanna per uno dei reati previsti dal D.L.gs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).
Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un’ulteriore causa di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).
Cause di Cessazione (comportano effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano)
Costituiscono cause di cessazione:
– la modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
– la cessazione dell’attività in uno dei 2 periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).
Cause di Decadenza (comportano effetti per l’intero biennio concordato)
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi:
– accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
– la modifica o l’integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
– indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
– verifica di una causa di esclusione (indicate nell’apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
– omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell’attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

