CIRC. 85/2024 Erogazione compensi amministratore

Posted by on Dic 9, 2024

CIRC. 85/2024 Erogazione compensi amministratore

Oggetto: EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE

L’erogazione del compenso agli amministratori soggiace al principio di cassa la cui applicazione comporta che la deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2024 sia subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi in corso d’anno. In particolare, possono verificarsi 2 casi:

Amministratore con rapporto di collaborazione viene emesso cedolino paga I compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2025
Amministratore con partita Iva viene emessa fattura I compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2024

È evidente dalla tabella sopra riportata come nel caso dell’amministratore con rapporto di collaborazione si renda applicabile un principio in deroga a quello di cassa c.d. principio di cassa allargata che prevede l’ampiamento del periodo di pagamento dell’emolumento ai primi 12 giorni del 2025.

Venendo invece all’aspetto della attribuzione del compenso all’amministratore esso dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

Si possono tuttavia verificare anche dei casi particolari; si tratta del compenso deliberato ma non corrisposto e della rinuncia allo stesso.

In queste 2 circostanze potrebbe trovare applicazione una presunzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, si tratterebbe del c.d. incasso giuridico.

Tale principio è stato fatto proprio dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 73/1994 e successivamente ribadito con la risoluzione n. 124/E/2017.

L’incasso giuridico è una fictio iuris, di matrice antielusiva, secondo cui la rinuncia a un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l’avvenuto incasso del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare anche mediante applicazione di una ritenuta di imposta.

In sostanza, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, i redditi tassati secondo il principio di cassa permettono ai contribuenti di tenere condotte elusive volte a generare dei salti d’imposta inammissibili nel nostro ordinamento tributario.

In casi come questi l’Amministrazione finanziaria equipara l’atto dispositivo del credito (la rinuncia ad esempio) all’incasso dello stesso. La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta. Ciò in considerazione del fatto che se il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma si sarebbe generato il presupposto impositivo.

In sostanza, tenuto conto della posizione dell’Amministrazione finanziaria, si potrebbero realizzare le seguenti fattispecie:

Rinuncia compenso amministratore socio Non rileva in capo alla società ma determina tassazione in capo al socio con obbligo di ritenuta alla fonte
Rinuncia compenso amministratore non socio Determina una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, irrilevante fiscalmente sul socio

Si ricorda inoltre che:

Compenso non deliberato Indeducibile
Compenso superiore al deliberato Indeducibile
Rettifica tacita del compenso non deliberato Non ammessa
Rinuncia al compenso implicita Non ammessa

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Cordiali saluti.

Merate, 9 Dicembre 2024

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