“CIRC. 81 Decreto Semplificazioni”
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la L. 122/2022 di conversione, con modifiche del D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.
Articolo | Contenuto |
Articolo 1 | Soppressione obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e regolare conservazione di tutti i registri contabili su qualsiasi supporto
Viene modificato l’articolo 68, comma 1 e 2, D.P.R. 131/1986, prevedendo che il controllo dei repertori previsti dal precedente articolo 67, D.P.R. 131/1986, è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità previste all’articolo 16, D.P.R. 131/1986 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali. Inoltre, per effetto del nuovo articolo 73, comma 1, D.P.R. 131/1986, l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate è punita con la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro. In sede di conversione in legge è stato aggiunto il comma 2-bis che, intervenendo sull’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, ha previsto che non soltanto la tenuta ma, in futuro, anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedente e in loro presenza. |
Articolo 2 | Dematerializzazione della scheda scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta
A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro: 1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; c-bis) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini di cui sopra (punto introdotto in sede di conversione in legge); d) comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4-bis, D.M. 164/1999; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. |
Articolo 3 | Modifiche al calendario fiscale
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, viene stabilito che la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre slitta dal 16 settembre al 30 settembre. Modificando il comma 6-bis dell’articolo 50, D.L. 331/1993, vien previsto che gli elenchi Intrastat sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Di conseguenza, dal D.M. 22 febbraio 2010 è stato abrogato il comma 1 dell’articolo 3, che aveva stabilito la tempistica per effettuare l’adempimento. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Viene spostato, per gli anni 2020 e 2021, al 30 settembre il termine per la presentazione dell’imposta di soggiorno che deve essere presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011 e dell’articolo 4, comma 5-ter, D.L. 50/2017. In sede di conversione in legge, è stato inserito il comma 6-bis, ai sensi del quale è previsto che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno per l’esecuzione degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, L. 124/2017, per gli enti che provvedono a tale adempimento nell’ambito della Nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine coinciderà con quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo. |
Articolo 3-bis | Estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario
In sede di conversione in legge è stato previsto che, con Decreto Mef, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera h-ter), D.Lgs. 241/1997, saranno individuate e disciplinate le tipologie di versamenti che possono essere eseguite con F24, non già ricomprese nel D.Lgs. 241/1997. |
Articolo 4 | Modifica domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione
Modificando e integrando l’articolo 59, D.P.R. 600/1973, viene stabilito che competenti a stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa nonché, quando concorrono particolari circostanze consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello previsto dall’articolo 58, D.P.R. 600/1973, sono la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in altra Regione. Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, quando il domicilio fiscale è stato modificato. ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell’ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all’esercizio della sola revoca è l’organo che ha emanato l’originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in altra Regione. |
Articolo 5 | Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
Per effetto del nuovo comma 6-bis dell’articolo 28, D.Lgs. 346/1990, i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione. |
Articolo 6 | Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. |
Articolo 6-bis | Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente
In sede di conversione in legge, è stato inserito il nuovo comma 5-bis all’articolo 6, L. 212/2000, stabilendo che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente, del cui avvio lo stesso è informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima. Con provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, saranno individuate le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell’App IO. Inoltre, saranno definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la comunicazione. La comunicazione dell’esito negativo, tuttavia, non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria. La previsione non si rende applicabile alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 né dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni di cui all’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972. |
Articolo 6-ter | Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale
In sede di conversione in legge viene introdotto il nuovo comma 2-quinquies all’articolo 52, D.P.R. 602/1973, relativo alle modalità di vendita dei beni pignorati in seno alle procedure di riscossione coattiva dei tributi. Viene, nello specifico, introdotta una specifica disciplina, nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel Catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane. In tali ipotesi il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il consenso dell’agente della riscossione, al valore determinato – in deroga al comma 2-bis dell’articolo 52, D.P.R. 602/1972 – da perizia inoppugnabile, effettuata dall’Agenzia delle entrate. La perizia è effettuata in base agli accordi e nei termini ivi stabiliti, che sono stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis, D.Lgs. 300/1999 che prevede la competenza dell’Agenzia delle entrate a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti a esse strumentali, sulla base di specifici accordi che prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia delle entrate. La richiesta di perizia è presentata dal debitore al medesimo agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l’effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all’agente, unitamente al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine, in assenza di pagamento, l’agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, unitamente alle spese esecutive di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), D.Lgs. 112/1999. Le norme in esame si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dal 20 agosto 2022, giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione. |
Articolo 7 | Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
Viene previsto che l’attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce . |
Articolo 8 | Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 83, comma 1, Tuir, a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, inoltre, i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La previsione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998. In sede di conversione in legge, con il comma 1-bis, è stato previsto che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche ai fini Irap; inoltre, tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998. |
Articolo 9 | Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires di cui all’articolo 3, L. 7/2009
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, per effetto dell’abrogazione dei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’articolo 2, D.L. 138/2011, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 3, L. 7/2009, n. 7, è abrogata l’addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato: a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio; b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati. |
Articolo 10 | Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap, in particolare all’articolo 11, D.Lgs. 446/1997, viene previsto, ai fini della determinazione della base imponibile che sono ammessi in deduzione i contributi in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Al contrario, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, non potranno più dedurre un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché, sempre per tali soggetti, con esclusione però delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le spese relative agli apprendisti, di cui al n. 5, sono deducibili a condizione che si riferiscano a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Viene modificato il comma 4-bis.1, chiarendo che ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5. Viene abrogato il comma 4-quater e sostituito il successivo comma 4-septies prevedendo che per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Infine, il nuovo comma 4-octies stabilisce che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Le modifiche di cui sopra si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte e quindi secondo la normativa previgente. |
Articolo 11 | Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa
Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998 viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio. |
Articolo 12 | Modifica della disciplina in materia di esterometro
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, vengono escluse dall’obbligo di comunicazione con l’esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972. |
Articolo 13 | Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
Per effetto di una modifica all’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997, slitta al 1° luglio 2022, la decorrenza delle sanzioni previste per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere. |
Articolo 14 | Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
Modificando l’articolo 13, commi 1 e 4, e l’articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso. |
Articolo 15 | Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo
Viene previsto che le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo individuate con il provvedimento 19 settembre 2014 possono essere estese, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da adottare, d’intesa con il Capo della struttura della Presidenza del C.d.M. competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 642/1972. |
Articolo 16 | Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori
Modificando l’articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990, a decorrere dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, viene ridotta a 5.000 euro la soglia ai fini della segnalazione delle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir. |
Articolo 17 | Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti
Viene abrogata la previsione di cui all’articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. |
Articolo 18 | Modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
Modificando il n. 18) dell’articolo 10, D.P.R. 633/1973, viene stabilito che l’esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99, R.D. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo. Inoltre, modificando il n. 120) della Tabella A, Parte III, viene estesa l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle: – prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6, L. 217/1983; – prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18) e n. 19), D.P.R. 633/1972; – prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma, n. 19), D.P.R. 633/1972 e da case di cura non convenzionate; – prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19), D.P.R. 633/1972. |
Articolo 20 | Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef ai nuovi scaglioni Irpef
Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall’articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima. |
Articolo 22 | Proroga del meccanismo di inversione contabile
Modificando l’articolo 17, comma 8, D.P.R. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l’applicazione del c.d. reverese charge. |
Articolo 23 | Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
Introducendo il comma 2-bis all’articolo 31, D.L. 73/2021, viene stabilito che per la definizione delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 2, Decreto Mise 26 maggio 2020. Inoltre, con il fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Con D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 22 giugno 2022, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli. |
Articolo 24 | Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
Le modifiche in materia di Isa apportate con l’articolo 148, D.L. 34/2020, vengono estese anche al periodo di imposta 2022. Inoltre, limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Infine, modificando l’articolo 9-bis, comma 2, D.L. 50/2017, viene stabilito che gli indici sono approvati con Decreto Mef entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate. |
Articolo 25 | Soppresso |
Articolo 25-bis | Terzo settore e trasmigrazione registri
In sede di conversione in legge viene modificato l’articolo 54, comma 2, Codice del Terzo settore, prevedendo che, ai fini del computo del termine entro cui gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022. |
Articolo 26 | Modifiche all’articolo 104, D.Lgs. 117/2017
In sede di conversione in legge viene integralmente modificato l’articolo prevedendo le seguenti modifiche al Codice del Terzo settore: – articolo 79 – viene meglio precisato il criterio per definire quando le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale. In particolare, ai fini del conteggio, i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Viene innalzato al 6% la soglia di scostamento dei ricavi sui costi affinché le attività non siano considerate commerciali e allungato da 2 a 3 i periodi di imposta consecutivi di verifica. Vengono inserite, tra le c.d. entrate derivanti da attività non commerciali i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 (Odv) e 85 (Aps). Novellando il comma 5-ter inerente l’operatività del mutamento di qualifica da ente di Terzo settore non commerciale a ente di Terzo settore commerciale (a partire dal periodo di imposta in cui l’ente assume natura commerciale), è previsto che per i 2 periodi di imposta successivi al termine fissato dall’articolo 104, comma 2, Codice del Terzo settore, i mutamenti predetti, in entrambe le direzioni, operano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. Da ultimo, viene precisato che si considera non commerciale l’attività svolta nei confronti dei familiari conviventi; – articolo 82 – viene previsto che: a) per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, Codice del Terzo settore svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le P.A., anche straniere, con l’Unione Europea o con altri organismi pubblici di diritto internazionale; b) i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli enti del Terzo settore, sono esenti dall’Ivafe; – articolo 83 – in tema di erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore non commerciali, viene previsto che è necessario che siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, Codice del Terzo settore; – articolo 84 – viene stabilito che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle Odv, sono esenti da Ires. Tale disciplina si rende applicabile anche agli enti filantropici; – articolo 85 – viene precisato che la norma concerne il regime fiscale sia delle Aps, sia delle società di mutuo soccorso. Viene, inoltre, precisato che non si considerano non commerciali le attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre Aps che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; – articolo 87 – si estendono gli obblighi di tenuta delle scritture contabili anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui all’articolo 7, CTS (raccolta fondi); conseguentemente si estendere l’esenzione dall’obbligo di certificazione anche agli obblighi previsti dall’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; – articolo 88 – vengono aggiunte, tra le agevolazioni rientranti nel regime de minimis anche quelle di cui al comma 3, quarto periodo dell’articolo 82, CTS; – articolo 104 – viene modificata la disciplina dell’impresa sociale e previsto l’obbligo, in ragione della precedente facoltà, di destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali ad appositi fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. |
Articolo 26-bis | Differimento termine di adeguamento degli statuti
In sede di conversione in legge viene differito, novellando l’articolo 101, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 117/2017, dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti, con modalità e maggioranze specifiche, alla disciplina inderogabile prevista dal codice degli enti del terzo settore. |
Articoli da 27 a 34 | Omissis |
Articolo 35 | Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021
Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu di cui all’articolo 1, comma 769, L. 160/2019 relativa all’anno di imposta 2021. |
Articolo 35-bis | Omissis |
Articolo 36 | Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti P.A.
Si prevede, ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia, che l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022. |
Articolo 36-bis | Omissis |
Articolo 37 | Omissis |
Articolo 37-bis | Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Sono apportate alcune modifiche all’articolo 25-novies, D.Lgs. 14/2019: – viene stabilito che gli obblighi di segnalazione all’imprenditore e all’eventuale organo di controllo posti a carico dell’Agenzia delle entrate sussistono in relazione all’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; inoltre, la segnalazione sarà in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20.000 euro; – le segnalazioni dall’Agenzia delle entrate sono inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972; – le disposizioni di cui all’articolo 25-novies, D.Lgs. 14/2019, relative alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applicano, con riferimento all’Agenzia delle entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, relative al secondo trimestre 2022. |
Articolo 38 | Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell’assegno unico (D.Lgs. 230/2021): – viene ampliata la platea dei beneficiari: viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992; – limitatamente all’anno 2022, l’importo di 175 euro per ciascun figlio minorenne è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età; – le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media) sono estese, limitatamente all’anno 2022, fino ai 21 anni; – in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l’anno 2022 sono incrementati di 120 euro. |
Articolo 38-bis | Omissis |
Articolo 39 | Omissis |
Articolo 39-bis | Omissis |
Articolo 40 | Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto
Viene previsto che nelle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell’operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal D.M. 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori. |
Articolo 40-bis | Contributi all’acquisto di veicoli elettrici di categoria L1
Le risorse assegnate con D.P.C.M. 6 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 22, comma 1, D.L. 17/2022, sono rimodulate in misura tale che le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi all’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare, del medesimo ammontare, la dotazione della misura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 6 aprile 2022. |
Articolo 40-ter | Omissis |
Articolo 40-quater | Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura
Al fine di semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, spettanti ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, D.L. 50/2022, nonché di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, vengono abrogati il comma 3-ter dell’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 57, D.L. 50/2022. |
Articolo 41 | Omissis |
Articolo 41-bis | Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Viene modificato l’articolo 23, L. 81/2017 prevedendo che con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati sono resi disponibili all’Inail con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003 (da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). |
Articolo 42 | Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri
Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, del Testo unico sull’immigrazione. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. |
Articolo 43 | Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall’articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione; b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all’articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998. |
Articolo 44 | Semplificazione delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999
In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all’articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. |
Articoli da 45 a 47 | Omissis |
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Merate, 9 settembre 2022
TOP QUALITAS S.R.L.