CIRC. 80/2024 Mod. F24 con scadenze future nei servizi on-line Agenzia delle Entrate

Posted by on Nov 11, 2024

CIRC. 80/2024 Mod. F24 con scadenze future nei servizi on-line Agenzia delle Entrate

Oggetto: MOD. F24 CON SCADENZE FUTURE NEI SERVIZI ON-LINE AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 17 D. Lgs. 8.01.2024 – Provv. Ag. Entrate 26.07.2024, prot. 313945 – Circ. Ag. Entrate 2.05.2024, n. 9/E, par. 1.3

Con provvedimento 26.07.2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme da effettuare mediante modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia stessa, in attuazione dell’art. 17, c. 1 D. Lgs. 1/2024. La disposizione consente al contribuente, o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo, previa autorizzazione all’addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Il servizio, attivo dal 5.08.2024, consente di presentare in via anticipata i modelli di pagamento con scadenza entro i successivi 5 anni e il cui importo è già noto. “I24” costituisce la modalità di addebito delle deleghe F24 presentate tramite i canali telematici dell’Agenzia

ADDEBITO IN CONTO DELL’I24 CON SCADENZE FUTURE (Art. 17 D.Lgs. 1/2024)

Oggetto

  • Versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’art. 17 D. Lgs. 9.07.1997 n. 241, quindi da effettuare mediante modello F24.
  • Effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (“F24 web”).

Addebito

Il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

CRITERI DELL’ADDEBITO DELL’I24 CON SCADENZE FUTURE

Autorizzazione

In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.

Entrata in vigore

La disposizione si applica dal 5.08.2024.

Data Futura

  • La data futura di pagamento indicata nel modello F24 non può essere superiore a 5 anni dalla data di invio dello stesso.
  • Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis D. Lgs. 462/1997).

Singole scadenze

L’Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI NELL’I24

Possibilità di compensazione

Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, secondo le singole leggi d’imposta che li disciplinano.

Requisiti dei crediti

I crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa.

Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell’invio, salvo annullamento della delega di pagamento.

Utilizzo

  • Il credito indicato nella delega con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione alla singola scadenza.
  • Non è, in ogni caso, ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, oltre l’eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento o che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

MODALITÀ APPLICATIVE DELL’ADDEBITO DELL’I24

Presentazione della richiesta

  • La richiesta di addebito dell’I24 con scadenze future può essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate mediante l’invio dei modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze.

Estinzione o riduzione dell’obbligo

  • Non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future l’estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere:

. . sull’obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, ad esempio per la modifica o decadenza del piano di rateazione o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici;

. . così come sull’eventuale credito in compensazione indicato, che non sussiste più in tutto o in parte.

Annullamento

  • L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entra.

REQUISITI

Verifiche sul conto

  • Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:

. . il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;

. . la disponibilità finanziaria sia suffciente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito;

. . il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998.

Pertanto, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito; solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21.06.2007.

Compensazione

  • Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti si applicano le ordinarie disposizioni, tra cui:

. . l’obbligo del visto di conformità nella dichiarazione preventivamente inviata;

. . il rispetto dei divieti posti dalla normativa, come in presenza di ruoli scaduti;

. . il rispetto delle singole leggi che disciplinano i crediti d’imposta (come il loro utilizzo limitato nel tempo).

OGGETTO DELL’ADDEBITO (Circ. Ag. Entrate n. 9/E/2024)

  • Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo, i pagamenti rateali relativi ai versamenti da effettuare:

. . ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 241/1997, a titolo di acconto e di saldo delle imposte e dei contributi Inps risultanti dalle dichiarazioni;

. . ai sensi dell’art. 3-bis, cc. 1 e 234 D. Lgs. 462/1997, in esito ai controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché in esito ai controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973;

. . ai sensi dell’art. 3-bis, c. 438 D. Lgs. 462/1997, in esito alle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, c. 412 L. 311/2004.

 

***

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:

Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è: https://studipa.com/it/category/circolari.

Cordiali saluti.

Merate, 11 novembre 2024

TOP QUALITAS S.R.L.