Circ. 78/2025 Gli acconti di imposta per il 2025

Posted by on Nov 12, 2025

Circ. 78/2025 Gli acconti di imposta per il 2025

Oggetto: Gli acconti di imposta per il 2025

Il prossimo 1° dicembre (essendo il 30 novembre domenica) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP dovute per il periodo di imposta 2025.

L’acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2024;

2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2025 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il fac simile allegato alla presente comunicazione.

Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l’art. 58, D.L. n. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate:

  • la misura degli acconti IRPEF è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2024, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2025. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2024, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2025. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (IRAP) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti IRPEF sia per quelli IRES, la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2024, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (IRPEF o IRES).

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (IRPEF, IRES o IRAP).

Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’IVA e all’IRAP vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo (salvo specifici esoneri normativamente previsti), necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Limiti alla compensazione

Per effetto di talune specifiche disposizioni normative sussistono limitazione al diritto alla compensazione “orizzontale” di crediti d’imposta in presenza di somme iscritte a ruolo. Più nello specifico:

  • ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011;
  • per effetto dell’art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006, come modificato con l’art.1, comma 94, lett. a), Legge n. 213/2023 (norma che dal 1° gennaio  2026, verrà sostituita con art.5, comma 7 D.Lgs. n. 33/2025), i contribuenti non possono esercitare la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, in presenza di iscrizioni a ruolo per le imposte erariali e relativi accessori, in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché di iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a un importo attualmente pari a 100.000 euro.

Adesione al concordato preventivo biennale

Con riferimento alle regole di versamento dell’acconto 2025 per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale occorre fare una distinzione tra:

a)      coloro che, avendo aderito al CPB 2025-2026, con riferimento al periodo d’imposta 2025 si trovano al primo periodo di efficacia del concordato medesimo;

b)      coloro che, avendo aderito al CPB 2024-2025, con riferimento al periodo d’imposta 2025 si trovano al secondo periodo di efficacia del concordato medesimo.

Adesione al CPB 2025-2026

Per il primo anno d’imposta di adesione al concordato e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 ha stabilito l’applicazione di una maggiorazione:

  • del 10% per i soggetti IRPEF/IRES sulla differenza tra i righi P06 e P04 del quadro P dell’applicazione ISA;
  • del 3% per i soggetti IRAP sulla differenza tra i righi P08 e P05 del quadro P dell’applicazione ISA.

Tali maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto che, per i soggetti solari e per il 2025, è stato fissato al 1° dicembre 2025, poiché come detto in precedenza il 30 novembre 2025 cade di domenica, utilizzando gli specifici codici tributo approvati dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 48/E/2024).

Nella citata circolare n. 18/E/2024 è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all’impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell’impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.

Si ricorda inoltre che, qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che se il valore del rigo P04 fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il valore indicato nel rigo P06 e zero.

Adesione al CPB 2024-2025

L’art. 20, D.Lgs. n. 13/2024 dispone sulla determinazione degli acconti d’imposta, in caso di adesione al regime di concordato preventivo biennale (CPB), confermando, in vigenza di patto con il Fisco, che gli acconti delle imposte (IRPEF e/o IRES e IRAP) sono determinati applicando le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 28 maggio 2025, ha confermato che detta regola trova applicazione solo nel secondo anno d’imposta di adesione al concordato nel quale, l’acconto calcolato con il metodo storico, deve essere determinato con riferimento alle imposte dirette e all’IRAP dovute per l’anno precedente, senza tenere conto della quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.

Detta soluzione appare in linea con quanto previsto nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell’acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025: nel caso di utilizzo del metodo storico, pertanto, l’acconto è determinato sulla base del “rigo differenza” del quadro RN. Trattandosi dell’acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato, non è dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l’IRAP), che risultò applicabile solo per l’acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (cioè il 2024).

 

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2025

Dati del contribuente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettabile Studio

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2025

Facendo seguito alle comunicazioni dello studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l’applicazione del metodo “storico” di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall’Agenzia delle entrate, con la presente:

q  richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 1° dicembre 2025 (essendo il 30 novembre domenica) tenendo conto delle seguenti circostanze:

q  drastica riduzione del reddito imponibile;

q  drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di………………………………….………;

q  altro ……………………..………………….………;

q  richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 1° dicembre (essendo il 30 novembre domenica) per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli ……….,00 euro

q  ………………………

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data  ….. /11/2025

Firma  ……………………………….

***

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Nota: La presente circolare è basata sulle informazioni disponibili al momento della redazione e potrebbe essere soggetta a modifiche in seguito a ulteriori chiarimenti normativi o interpretativi

Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:

Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è:  https://studipa.com/it/category/circolari.

Cordiali saluti.

Merate, 12 Novembre 2025

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