CIRC. 74/2024 Ravvedimento speciale
Oggetto: Ravvedimento speciale
Ai Sig.ri Clienti,
poniamo alla vostra attenzione la presente circolare sul ravvedimento speciale tratta da Fiscal Focus.
Il decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd. decreto omnibus) è in attesa del passaggio alla Camera per la conversione nel termine previsto dell’8 ottobre prossimo.
Nel percorso di conversione in legge del decreto in parola, è stato introdotto l’articolo 2-quater rubricato “imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”.
Sono ammessi a quello che il Legislatore definisce ravvedimento i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale. Ne consegue che la sussistenza di una causa di esclusione dagli ISA nei periodi di imposta definibili, preclude, solo per tale annualità, la possibilità di aderire alla sanatoria.
I periodi interessati sono quelli compresi dal 2018 al 2022.
Il contribuente può scegliere se avvalersi, oltre alla necessaria e propedeutica adesione al concordato preventivo biennale, anche del ravvedimento speciale per tutte, ovvero solo per alcune delle annualità d’imposta richiamate.
La base imponibile per ciascuna annualità dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è rappresentata da un incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, calcolata in funzione del voto ai fini ISA.
In particolare,
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Lo stesso criterio si utilizza per la determinazione del valore della produzione imponibile ai fini IRAP.
In pratica al crescere dell’affidabilità ISA diminuisce la base imponibile.
Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti che aderiscono alla sanatoria applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
- 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Ai fini IRAP l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 3,9%.
In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive sono diminuite del 30 per cento.
In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali diversare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il versamento di quanto dovuto è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Si badi che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto omnibus.
Per i periodi oggetto di ravvedimento, in caso di regolarità dei previsti pagamenti, non possono essere effettuate le rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del D.P.R. 600/1973,nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. 633/1972. Tali accertamenti sono comunque possibili, oltre che nel caso di mancato pagamento delle imposte sostitutive da ravvedimento, anche nelle seguenti ipotesi:
- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 12febbraio 2024, n. 13;
- applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1,nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022.
Solo per il periodo d’imposta 2018, i cui termini di decadenza dell’azione di accertamento sono stati automaticamente prorogati al 31 dicembre 2025 per tutti i soggetti ISA che aderiscono al Concordato preventivo biennale, il Ravvedimento Speciale non si perfeziona se gli atti di constatazione delle violazioni tributarie, di accertamento delle imposte o di recupero dei crediti d’imposta relativi al periodo d’imposta 2018 siano stati notificati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Omnibus.
Infine, si segnala che per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e fruiscono della descritta sanatoria per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
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Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è: https://studipa.com/it/category/circolari.
Cordiali saluti.
Merate, 04 Ottobre 2024
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