Circ. 50/2025 Applicazione del nuovo principio contabile OIC 34 “Ricavi”
Oggetto: Applicazione del nuovo principio contabile OIC 34 “Ricavi”
Gentili Clienti,
Con la presente, desideriamo informarvi sull’entrata in vigore del nuovo principio contabile OIC 34 – Ricavi, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Tale principio è applicabile ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024.
Obiettivo del nuovo OIC 34
L’OIC 34 disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell’impresa.
Ambito di applicazione
Il principio si applica ai ricavi iscritti nelle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e A5 (altri ricavi e proventi) del conto economico.
Esclusioni:
- Ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione (trattati dall’OIC 23);
- Proventi finanziari e straordinari;
- Altri ricavi non correlati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.
Principali novità introdotte
- Identificazione delle unità elementari di contabilizzazione:
In presenza di contratti che prevedono la fornitura di beni e servizi distinti, è necessario identificare separatamente le componenti del contratto che generano ricavi autonomi.
- Attribuzione del prezzo del contratto:
Il corrispettivo totale del contratto deve essere allocato alle diverse unità elementari identificate, in proporzione al loro valore di vendita autonomo.
- Rilevazione del ricavo:
- Vendita di beni: Il ricavo è rilevato quando si trasferiscono al cliente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà del bene.
- Prestazione di servizi: Il ricavo è rilevato in base allo stato di avanzamento della prestazione, se misurabile in modo attendibile; altrimenti, al completamento della prestazione.
- Trattamento dei corrispettivi variabili:
I corrispettivi variabili (es. sconti, premi, penali) devono essere stimati e inclusi nel prezzo del contratto solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi, sulla base dell’esperienza storica, di elementi contrattuali e dati previsionali.
- Diritto di reso:
In presenza di clausole che prevedono il diritto di reso da parte del cliente, l’impresa deve rilevare un passivo per la stima dei rimborsi attesi e un’attività per il diritto al recupero dei beni restituiti.
Di seguito esempi applicativi
Esempio 1 – Vendita con servizio di assistenza incluso
Un’azienda vende un impianto per € 100.000, comprensivo di un servizio di assistenza gratuito per 2 anni.
- Unità elementari:
- Vendita dell’impianto;
- Servizio di assistenza.
- Attribuzione del prezzo:
- € 90.000 all’impianto;
- € 10.000 al servizio di assistenza.
- Rilevazione del ricavo:
- € 90.000 al momento della consegna dell’impianto;
- € 10.000 ripartiti su base temporale nei 2 anni di assistenza.
Esempio 2 – Vendita con diritto di reso
Un’azienda vende beni per € 50.000, con la possibilità per il cliente di restituire i beni entro 30 giorni. Si stima che il 5% dei beni sarà restituito.
- Rilevazione del ricavo:
- € 47.500 (€ 50.000 – € 2.500 stimati per i resi).
- Rilevazione del passivo:
- € 2.500 come passivo per i rimborsi attesi.
- Rilevazione dell’attività:
- Valore contabile dei beni stimati per il reso come attività per il diritto al recupero.
Semplificazioni per micro-imprese e bilanci in forma abbreviata
Le micro-imprese e le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata possono beneficiare di alcune semplificazioni, tra cui:
- Possibilità di non separare le unità elementari se gli effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio;
- Facoltà di non applicare il trattamento contabile dettagliato del diritto di reso, rilevando solo un fondo per la stima dei rimborsi attesi.
Informazioni da fornire in nota integrativa
Le imprese devono fornire in nota integrativa informazioni sui criteri adottati per:
- Determinare il prezzo del contratto e allocarlo alle unità elementari;
- Rilevare i ricavi derivanti da prestazioni di servizi non ancora completate alla data di chiusura dell’esercizio;
- Gestire i corrispettivi variabili e i diritti di reso.
Implicazioni fiscali
Per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC adopter), si applica il principio della derivazione rafforzata, secondo cui i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili nazionali sono rilevanti anche ai fini fiscali, salvo specifiche disposizioni di legge.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Nota: La presente circolare è basata sulle informazioni disponibili al momento della redazione e potrebbe essere soggetta a modifiche in seguito a ulteriori chiarimenti normativi o interpretativi
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Cordiali saluti.
Merate, 29 Maggio 2025
TOP QUALITAS S.R.L.

