Circ. 39/2025 La nuova classificazione ATECO 2025

Posted by on Mar 27, 2025

Circ. 39/2025 La nuova classificazione ATECO 2025

Oggetto: La nuova classificazione ATECO 2025[1]

La nuova classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma sarà operativa dal 1° aprile 2025 in sostituzione della ATECO 2007. Sebbene l’adozione non richieda una comunicazione formale di variazione dati, i contribuenti Iva dovranno utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate. La classificazione ATECO è rilevante ai fini Iva per la separazione facoltativa delle attività, l’applicazione del reverse charge nel settore edile e i rimborsi prioritari dell’Iva, con specifiche indicazioni sui codici da utilizzare a partire dal 1° aprile 2025 anche per la dichiarazione Iva 2025 relativa al periodo d’imposta 2024. In caso di necessità di comunicare un nuovo codice più rappresentativo, le modalità variano a seconda dell’iscrizione o meno al Registro delle imprese.

Principali cambiamenti e implicazioni fiscali dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 – I principali cambiamenti e le implicazioni fiscali dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 sono diversi e riguardano principalmente l’ambito dell’IVA.

Innanzitutto, è importante notare che la nuova classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, sostituendo la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. Tuttavia, la sua adozione operativa da parte delle amministrazioni avverrà a partire dal 1° aprile 2025. Questo significa che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, non ci saranno impatti sulla Certificazione Unica di quest’anno, che continuerà a riportare i codici ATECO 2007.

Ai fini Iva, dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori Iva saranno tenuti a utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, salvo diverse indicazioni nelle istruzioni dei modelli fiscali.

È importante sottolineare che, secondo la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 262/2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter DPR 633/723. Nonostante ciò, se un contribuente ritiene necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta a causa delle modifiche nella struttura dei codici, nei titoli e nei contenuti introdotte da ATECO 2025, dovrà seguire specifiche procedure.

Se iscritto nel Registro delle imprese, la comunicazione andrà fatta tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) di Unioncamere.

Se non iscritto nel Registro delle imprese, si dovranno utilizzare i modelli anagrafici pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti; modello AA5/6 per enti non commerciali e associazioni; modello ANR/3 per soggetti non residenti ai fini IVA).

Dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 e chiarimenti del Fisco – Per quanto riguarda la dichiarazione IVA relativa all’anno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la FAQ del 5 marzo 2025, che, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare alternativamente sia i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) sia i nuovi codici ATECO 2025. In quest’ultimo caso, sarà necessario riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” nel frontespizio del modello di dichiarazione. A tal fine, il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 saranno aggiornati prima del 1° aprile 2025 per consentire questa modalità di compilazione. In caso di esercizio di più attività senza contabilità separata, il codice da indicare è quello dell’attività prevalente, a cui è imputata la maggior parte del volume d’affari.

Rilevanza Iva – La classificazione ATECO ha rilevanza ai fini Iva in diversi ambiti che di seguito adiamo ad illustrare:

  • Separazione facoltativa delle attività (art. 36 c. 3 DPR 633/72): In generale, attività sostanzialmente diverse, di norma individuate da diversi codici ATECO, possono essere separate ai fini dell’applicazione dell’IVA. Tuttavia, come chiarito dalla Circ. AE 19/2018, il riferimento alla classificazione ATECO è un criterio utile ma non esaustivo. Anche attività con lo stesso codice ATECO possono essere considerate distinte se presentano uniformità negli elementi essenziali e sono distinguibili con criteri oggettivi. Viceversa, la presenza di codici ATECO diversi non implica automaticamente la possibilità di separazione se le attività non sono effettivamente distinte e autonome.
  • Reverse charge nel settore edile (art. 17 c. 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72): La classificazione ATECO è rilevante per individuare l’ambito di applicazione del reverse charge per prestazioni di servizi rese da subappaltatori a imprese di costruzione o ristrutturazione (se il subappaltatore esercita un’attività edile nella sezione F della Tabella ATECO 2007) e per specifiche prestazioni come pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici (riferendosi ai codici attività indicati dalla Circ. AE 14/2015, indipendentemente dalla sezione ATECO del prestatore).
  • Rimborso IVA prioritario (art. 38-bis c. 10 DPR 633/72): Alcune categorie di soggetti passivi, individuate in funzione del codice ATECO 2007, possono beneficiare di rimborsi IVA prioritari. Questo include non solo i soggetti che applicano il reverse charge nel settore edile, ma anche coloro che svolgono attività identificate da specifici codici ATECO 2007, come:
    • 38.32.10 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);
    • 24.43.00 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati);
    • 24.42.00 (produzione di alluminio e semilavorati);
    • 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dispositivi);
    • 59.14.00 (proiezione cinematografica).

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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

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Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è:  https://studipa.com/it/category/circolari.

Cordiali saluti.

Merate, 27 Marzo 2025 

TOP QUALITAS S.R.L

[1] Fonte Fiscal Focus – Informati S.r.l.