Circ. 38/2025 L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

Posted by on Mar 26, 2025

Circ. 38/2025 L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

Oggetto: L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

I bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 ed il relativo modello redditi saranno predisposti anche in funzione della valutazione della possibilità di avvalersi o meno dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta previsto dall’articolo 14 del D. Lgs. 13/12/2024, n. 192, di riforma dell’IRPEF e dell’IRES.

La norma richiamata dispone che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento.

Detta imposta è oggetto di rateizzazione. È, infatti, sancito che è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Per valutare la convenienza dell’operazione occorre porla a confronto con la tassazione ordinaria in ipotesi di distribuzione delle riserve in parola.

Nelle società di capitali ordinariamente la distribuzione sconta in capo all’impresa l’aliquota IRES pari al 24%. Non è dovuta l’IRAP. È, inoltre, dovuta l’imposizione in capo ai soci percettori, che, nel caso di persone fisiche che detengono la partecipazione non in regime di impresa è pari al 26%.

In ipotesi di affrancamento l’imposizione in capo alla società è ridotta al 10%. Resta ferma l’imposizione in capo ai soci.

In ipotesi di società di persone in contabilità ordinaria, nonché di soggetti IRES trasparenti, la distribuzione comporta la tassazione solo in capo al socio percettore secondo le ordinarie regole di imposizione della propria posizione fiscale. Con l’assolvimento dell’imposta sostitutiva si determina, in ipotesi di distribuzione, l’azzeramento del carico fiscale sia in capo alla società, che al socio percettore, sicché il vantaggio fiscale dell’operazione è pari al risparmio fiscale conseguito dai soci. La situazione è analoga per l’impresa individuale in contabilità ordinaria.

La possibilità dell’affrancamento in parola non rileva per le imprese in contabilità semplificata, in quanto in tale regime contabile, in ipotesi di rivalutazione, la riserva non viene iscritta.

L’operazione in commento, altresì, si rileva irrilevante in ipotesi di riserve già affrancate in adempimento alla possibilità concessa dalla legge di rivalutazione di riferimento.

La disposizione appare di sicuro interesse per quelle imprese che prevedono una distribuzione delle riserve in parola e che non hanno proceduto in precedenza all’affrancamento.

Ricordiamo, infine, che in ipotesi di rivalutazione effettuata solo ai fini civilistici, la relativa riserva non è in sospensione di imposta; quindi, non rientra nel perimetro della disposizione recata dal decreto delegato di riforma dell’IRES.

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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

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Cordiali saluti.

Merate, 26 Marzo 2025

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