Circ. 37/2025 Obbligo di PEC per gli Amministratori di Società dal 2025
Oggetto: Obbligo di PEC per gli Amministratori di Società dal 2025
Con la circolare del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito alcuni aspetti operativi circa l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale che:
- per le società costituite prima del 1° gennaio 2025 dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30 giugno 2025;
- per le società costituite dopo tale data, l’obbligo viene assolto contestualmente all’iscrizione nel Registro.
Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica (di capitali, di persone e persino le società semplici agricole). Ogni amministratore dovrà fornire il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.
Nel caso di organi collegiali, come i Consigli di Amministrazione, ciascun componente dovrà avere una PEC individuale, che potrà essere utilizzata per più incarichi in società diverse, ma non potrà coincidere con quella della società stessa.
Nel caso di società in accomandita semplice (S.a.s.), l’adempimento riguarda esclusivamente gli accomandatari. Gli accomandanti, invece, in quanto privi di poteri gestori, non sono soggetti a tale obbligo.
Sono inoltre escluse dall’obbligo le società semplici non agricole, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
Costi e sanzioni per il mancato adempimento
La registrazione e l’aggiornamento del domicilio digitale degli amministratori presso il Registro delle Imprese saranno esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, come già previsto per la PEC aziendale (art. 16, comma 6, DL n. 185/2008).
Sebbene la normativa non preveda una sanzione specifica per chi non ottempera all’obbligo, si applica l’art. 2630 del Codice Civile, che prevede una multa tra 103 e 1.032 euro per chi omette comunicazioni obbligatorie al Registro delle Imprese. Se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
Onorari dello Studio
Qualora desideriate affidare allo Studio l’invio della comunicazione della PEC al Registro Imprese, vi invitiamo a comunicarcelo entro il 14/04/2025.
L’onorario per il servizio è di € 60 per ciascun amministratore, oltre a oneri accessori (12,5%) e IVA.
Per gli amministratori sprovvisti di una casella PEC personale, lo Studio offre inoltre il servizio di richiesta e attivazione della stessa al costo di € 20, oltre a oneri accessori (12,5%), IVA e anticipazioni.
Monitoriaggio PEC
Vi informiamo che il controllo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) non viene effettuato dallo studio e pertanto Vi ricordiamo l’importanza di monitorarla con cadenza almeno settimanale, accedendo alla stessa per la verifica della corrispondenza ricevuta, poiché le comunicazioni tramite PEC hanno il medesimo valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, rappresentano uno strumento di comunicazione con la PA e costituiscono un importante strumento di notifica (da parte, in particolare, degli Uffici Finanziari, Enti previdenziali e assistenziali, Equitalia, Camera di Commercio, Tribunale etc.).
Si precisa inoltre che la casella di posta elettronica certificata (PEC) ha una scadenza, generalmente annuale, che necessita di rinnovo, sempre a cura del cliente.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:
Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è: https://studipa.com/it/category/circolari.
Cordiali saluti.
Merate, 25 Marzo 2025
TOP QUALITAS S.R.L

