“CIRC. 36-2023 Scadenze stampa registri contabili obbligatori – bilanci al 30-06”

Egregio cliente,
riepiloghiamo di seguito la normativa in vigore relativa alla tenuta, stampa e conservazione dei libri contabili obbligatori per le operazioni relative all’esercizio 30/06/2022.
Modalità di conservazione
I libri contabili obbligatori devono essere conservati utilizzando una delle seguenti modalità sotto indicate:
- digitale – archiviazione informatica sostitutiva;
- stampa e conservazione su carta.
Per i soggetti che intendono avvalersi della conservazione digitale dei documenti aventi rilevanza fiscale (tra cui il libro degli inventari e il libro giornale) la stessa deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal citato DM 17.6.2014. In particolare i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le seguenti caratteristiche:
- immodificabilità;
- integrità (il documento è completo ed inalterato);
- autenticità (il documento deve garantire “di essere ciò che dichiara di essere”, senza aver subito alterazioni o modifiche; tale caratteristica può essere valutata analizzando l’identità del sottoscrittore nonché del documento stesso);
- leggibilità (il documento è fruibile durante il ciclo di gestione dello stesso).
Il processo di conservazione si conclude con l’apposizione della:
- firma digitale;
- marca temporale che rappresenta “l’evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale”.
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI
In base all’art. 16 DPR 600/73 il registro dei beni ammortizzabili deve essere predisposto e stampato, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, che per l’esercizio 30/06/2022 è il 31 maggio 2023.
REGISTRI IVA
I registri Iva registro devono essere predisposti e stampati, entro 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, che per l’esercizio 30/06/2022 è il 31 agosto 2023.
LIBRO INVENTARI
Il libro inventari deve essere predisposto e stampato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che per l’esercizio 30/06/2022 è il 31 agosto 2023, e firmato dall’imprenditore e/o dal legale rappresentante pena l’invalidazione della contabilità.
La stampa dell’inventario deve contenere:
- il bilancio di verifica definitivo;
- il saldo clienti e fornitori suddiviso per nominativo;
- il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo criterio di valutazione (in particolare per le ditte individuali e società di persone in quanto non risultante dal bilancio, mentre nelle società di capitali tale indicazione deve essere contenuta nella nota integrativa). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14501 del 10 luglio 2015 ha stabilito che: in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze finali, l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito;
- per le società di capitali occorre stampare inoltre il bilancio CEE completo di nota integrativa, rendiconto finanziario ove presente ed il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio CEE quantomeno dello stato patrimoniale;
- il dettaglio delle rivalutazioni dei beni effettuate.
LIBRO GIORNALE
Il libro giornale deve essere predisposto e stampato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che per l’esercizio 30/06/2022 è il 31 agosto 2023.
PARTITARI/MASTRINI
È inoltre obbligatoria anche la stampa dei PARTITARI/MASTRINI da abbinare alla stampa del libro giornale.
I mastrini devono essere predisposti e stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che per l’esercizio 30/06/2022 è il 31 agosto 2023.
I mastrini devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell’anno ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore e devono essere stampate dopo la chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi.
NON devono essere numerati progressivamente, né bollati o vidimati, SOLO STAMPATI E FIRMATI.
A questo proposito si precisa che la sentenza n. 2250/2003 della Corte di Cassazione ha legittimato l‘amministrazione finanziaria all’accertamento induttivo se i partitari non sono sottoscritti dall’imprenditore/legale rappresentante.
Per evitare di firmare ogni singola scheda contabile, si consiglia di riprodurre e firmare il documento di seguito riportato ed allegarlo alla stampa dei partitari per ogni anno.
Carta intestata DITTA
Il sottoscritto……………………………nato a………………il…………….. e residente in …………………………… in qualità di titolare/legale rappresentate della ditta/società……………………………… con sede in …………………………………. Iscritta al Registro Imprese di …………. al n. ……………………. REA di ……….. n. ……………….. C.F.: ……………………………….. P. IVA: ……………………….
dichiara
di avere preso visione e controllato che i partitari/schede di mastro contabili, di seguito stampati, corrispondono esattamente e in modo conforme alle scritture contabili dell’anno 2021 così come riportate sul Libro Giornale della ditta/società scritturato da pagina n. …… a pagina n……………. .
……….., lì …………
Il Legale Rappresentante/titolare……………………………………………
CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
Le scritture ausiliarie di magazzino, qualora vi fosse l’obbligo, devono essere predisposte e stampate entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che per l’esercizio 30/06/2022 è il 31 agosto 2023.
Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva contemporaneamente:
- l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di euro;
- il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di euro.
Tale adempimento prevede la stampa delle schede di magazzino per articolo con indicazione dei carichi e degli scarichi avvenuti nell’anno e le quantità e valore alla fine dello stesso.
Il registro NON è vidimato e NON è soggetto ad imposta di bollo.
Tabella riassuntiva
Adempimento | Scadenza | Numer. | Bollo |
Libro Giornale | 31 agosto 2023 (entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) | SI | SI |
Libro inventari | 31 agosto 2023 (entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) | SI | SI |
Registri IVA | 31 agosto 2023 (entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) | SI | NO |
Registro Beni ammort. | 31 maggio 2023 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) | SI | NO |
Mastrini contabili | 31 agosto 2023 (entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) | NO | NO |
Registro contabilità fiscale di magazzino | 31 agosto 2023 (entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) | SI | NO |
Numerazione
I registri sopra indicati, fatta eccezione dei mastrini contabili, devono esclusivamente essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2021, 2/2021, …). Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dal 1/11/2020 al 31/10/2021, andranno numerate con indicazione dell’anno 2020 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2021.
Bollatura
Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:
- Imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;
- Imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali.
L’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate. Si consiglia, per semplicità e comodità, di apporre la marca da bollo sempre sulla prima pagina (oppure alle pagine 1/101/201 etc.) del libro giornale ed inventari, anche se potrebbe essere possibile apporre la marca in altre pagine qualora per la stampa dell’esercizio precedente non fossero state utilizzate tutte le 100 pagine a disposizione.
L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.
Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro.
Si consiglia pertanto di acquistare una congrua scorta di marche da bollo fin dall’inizio dell’anno di reddito.
Si ricorda che la non corretta tenuta delle stampe contabili potrebbe giustificare l’adozione dell’accertamento induttivo, contro il quale diventerebbe complessa ed incerta la difesa.
Nel caso di archiviazione informatica sostitutiva, il bollo è di € 16: € 16 ogni 2.500 registrazioni o frazione e deve essere versato con F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, utilizzando il codice tributo 2501 e l’anno a cui si riferisce il libro contabile oggetto di archiviazione. Come evidenziato dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 9 luglio 2007, n. 161/E, per “registrazione” si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
Termini di conservazione
Le stampe su carta dei libri contabili obbligatori devono essere conservate presso la sede per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, salvo situazioni e/o motivazioni specifiche che rendano opportuna la conservazione anche oltre il suddetto termine. Si consiglia in ogni caso di contattare il consulente di riferimento prima di procedere al definitivo smaltimento dei registri contabili.
I libri contabili, in caso di stampa cartacea, devono essere tenuti in forma ordinata, senza lasciare spazi bianchi e senza effettuare cancellazioni (nel caso siano necessarie devono essere eseguite in modo da lasciare leggibili le parole o i numeri cancellati).
Conservazione sostitutiva fatture elettroniche
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, è sorto anche l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche (sia di vendita che di acquisto) entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che per l’esercizio 30/06/2022 è il 31 agosto 2023.
Ricordiamo per completezza che il processo di conservazione è una procedura tecnica di archiviazione dei documenti elettronici, che deve rispettare precisi requisiti affinché il documento mantenga valore legale. Per tali ragioni, Vi invitiamo a verificare con la Vostra casa software che tali procedure di archiviazione siano state correttamente attivate, ricordando altresì che la conservazione può essere affidata anche all’Agenzia delle Entrate tramite apposita opzione da attivare sul portale Fatture & Corrispettivi.
In questo ultimo caso occorre inoltre importare nella sezione conservazione i documenti elettronici ricevuti antecedentemente all’adesione al servizio, in quanto tali file non verranno automaticamente conservati come quelli post adesione. Vi invitiamo inoltre a verificare periodicamente la validità dell’adesione sul portale.
Per i clienti che utilizzano il servizio di conservazione offerto dallo studio tale operazione è già effettuata e programmata.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com. Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”.
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Merate, 10 marzo 2023
TOP QUALITAS S.R.L.