Circ. 34/2026 Deducibilità dei costi infragruppo: i requisiti di effettività e utilità
Oggetto: Deducibilità dei costi infragruppo: i requisiti di effettività e utilità
Gentili Clienti,
con la presente circolare desideriamo illustrare i recenti orientamenti della Corte di Cassazione (sentenza n. 5753/2026) in merito alla deducibilità dei costi relativi a servizi forniti da società capogruppo (c.d. costi infragruppo). La Suprema Corte ha consolidato un principio fondamentale: la deducibilità è strettamente subordinata alla prova dell’effettiva utilità del servizio per la società che ne sostiene il costo.
- Il principio di inerenza e l’effettiva utilità
Secondo quanto stabilito dall’art. 109 del TUIR, affinché i corrispettivi pagati alla capogruppo siano deducibili, è necessario che la società controllata tragga un vantaggio concreto dal servizio ricevuto. Tale utilità deve presentare le seguenti caratteristiche:
- Obiettiva determinabilità: il vantaggio non può essere presunto, ma deve essere quantificabile.
- Adeguata documentazione: non è sufficiente la mera esistenza di un accordo formale.
- Inerenza: il costo deve essere coerente con l’attività d’impresa della controllata e funzionale al suo business.
È importante sottolineare che la deducibilità è ammessa anche se ai costi non corrispondono direttamente dei ricavi immediati, purché sussista un’utilità potenziale o un beneficio indiretto per la società.
- L’onere della prova a carico del contribuente
Un punto critico ribadito dalla Cassazione riguarda l’onere della prova, che ricade interamente sulla società contribuente. Per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la società che riceve il servizio deve dimostrare l’esistenza e l’inerenza dei costi sostenuti.
Non è considerato elemento di prova sufficiente:
- La sola esibizione del contratto di servizio (es. Cost Sharing Agreement).
- La semplice produzione delle fatture di acquisto.
Al contrario, la società è tenuta ad allegare tutti gli elementi specifici necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita.
Conclusioni e raccomandazioni
Alla luce di questo orientamento, si raccomanda alle aziende che operano in contesti di gruppo di predisporre e conservare un set documentale (c.d. defense file) che vada oltre l’aspetto contrattuale, includendo report periodici, analisi dell’utilità ricevuta e documentazione tecnica che attesti il beneficio economico ottenuto dai servizi infragruppo.
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Cordiali saluti
Merate, 7 Aprile 2026
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