Circ. 31/2025 Obbligatoria la polizza assicurativa per gli avvenimenti catastrofali

Posted by on Mar 7, 2025

Circ. 31/2025 Obbligatoria la polizza assicurativa per gli avvenimenti catastrofali

Oggetto: Obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa per gli avvenimenti catastrofali

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali entro il 31 marzo 2025. Tale termine in precedenza era fissato al 31 dicembre 2024.

La proroga è contenuta nell’articolo 13, comma 1, del DL 27 dicembre 2024, n. 202, (decreto Milleproroghe) convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15.

I rischi catastrofali rappresentano uno dei fattori che sta assumendo, progressivamente, sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica nei prossimi anni.

Eventi calamitosi

Tra i primi elementi di chiarezza contenuti nel Decreto occorre citare cosa si intenda per eventi calamitosi, di preciso il decreto individua:

Alluvione, inondazione ed esondazione Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Sisma Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Frana Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Come spiegato nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2024, l’Italia risulta infatti particolarmente esposta a tali rischi, capaci di generare danni significativi alle popolazioni, al tessuto imprenditoriale e alle infrastrutture pubbliche e di produrre costi ingenti ed imprevisti per lo Stato.

Di seguito si riepilogano le disposizioni in merito.

Obbligo per le imprese – Il comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le imprese, per effetto del richiamo all’articolo 2424 c.c., sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni riguardanti terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Ne consegue che, tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato, sono tenute a stipulare le citate polizze assicurative.

Il comma 102 specifica che, la stipula del contratto assicurativo da parte delle imprese, ha carattere obbligatorio. La norma prosegue disponendo che, dell’inadempimento di tale obbligo, si tiene conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Sembra di capire quindi che, la mancata stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni causati sui beni sopra individuati, comporta l’impossibilità, per l’impresa, di ricevere erogazioni pubbliche previste per danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

L’obbligo di assicurazione in esame non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La franchigia – Con riferimento alle caratteristiche del contratto, viene stabilito che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Lo “scoperto” consiste in una clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Con il termine “franchigia” si fa riferimento a una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Il “premio” (o i premi, quando si tratta di più pagamenti periodici) costituisce sostanzialmente il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e viene calcolato dall’impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere ovvero sulla base della probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.

Scelta del contratto assicurativo – Con l’articolo 22, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è stato inserito il comma 105-bis, con il quale si prevede che, al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (https://www.preventivass.it/home).

Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni previste dalla normativa, indicando le condizioni generali, l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.

Il tutto con lo scopo di evitare abusi da parte delle imprese di assicurazione.

Le imprese che sono obbligate a stipulare la polizza in esame, quindi, hanno almeno la possibilità di effettuare una comparazione dei costi assicurativi, scegliendo successivamente la polizza e la compagnia di assicurazione che ritengono consona alle loro esigenze.

Esclusioni – Le suddette disposizioni non si applicano agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022), che prevede già un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità.

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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

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Cordiali saluti.

Merate, 7 Marzo 2025

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