Circ. 30/2025 Contributi previdenziali, ravvedimento operoso per sanare le irregolarità
OGGETTO: Contributi previdenziali, ravvedimento operoso per sanare le irregolarità
La nuova procedura, applicabile alle violazioni contributive commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, differisce dall’omologo istituto di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 applicabile alle violazioni di natura tributaria. Per i contributi previdenziali, infatti, i termini di perfezionamento sono particolarmente stingenti.
In linea di principio i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (omesso versamento di importi denunciati), il cui ammontare è tuttavia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema) maggiorato di 5,5 punti. In tal caso la sanzione civile, in ragione della maturazione dell’interesse maggiorato, non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti nei termini.
- nel caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero (mancato versamento conseguente all’omessa denuncia), poste in essere con la specifica intenzione di occultare il presupposto del versamento delle somme diversamente dovute, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento. In tal caso la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza. Ove la violazione presupposta, ovvero l’omessa denuncia della situazione debitoria, è spontaneamente regolarizzata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile prevista per il mero omesso versamento, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. In tale ultimo caso la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
Orbene, partendo dalle disposizioni vigenti, l’articolo 30, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 2024, modificando l’articolo 116, comma 8, della Legge n. 388 del 2000, ha introdotto due rilevanti novità:
- in caso di omesso versamento di somme correttamente denunciate, ai pagamenti dei contributi o premi effettuati entro centoventi giorni dalla scadenza non è più applicabile la maggiorazione della sanzione civile, ma il solo Tasso Ufficiale di Riferimento. E’ stata introdotta, pertanto, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso, così definita dalla Circolare INPS n. 89 del 16 settembre 2024, prevista per le regolarizzazioni spontanee effettuate entro 120 giorni dalla scadenza originaria, e comunque prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione degli importi omessi, maggiorati degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (oggi pari al 2,90 % – fonte https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/tassi-eurosistema/Tassi_ufficiali_operazioni_Eurosistema.pdf);
- in caso di omesso versamento conseguente all’omessa denuncia, se il versamento dei contributi o premi, in un’unica soluzione, è effettuato oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla denuncia, il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti. Per questa tipologia di violazione, inoltre, la regolarizzazione “a tasso agevolato” può avvenire anche in forma rateale, previa presentazione di una domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata nei termini prescritti per beneficiare della riduzione della sanzione civile.
Con la successiva Circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 l’INPS ha specificato che per beneficiare del ravvedimento operoso il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e per l’importo totale dovuto. Inoltre, entrando la novità in vigore dalle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, per i soggetti contribuenti che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, come lavoratori autonomi artigiani/commercianti, il ravvedimento operoso trova applicazione per gli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024, per l’omesso versamento della terza rata dell’emissione 2024, con scadenza in data 18 novembre 2024, e del II acconto INPS dovuto per il reddito che eccede il minimale, in scadenza il 2 dicembre 2024.
***
Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:
Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è:
https://studipa.com/it/category/circolari.
Cordiali saluti.
Merate, 6 Marzo 2025
TOP QUALITAS S.R.L.

