Circ. 24/2026 Opportunità di adesione al Consolidato nazionale

Posted by on Feb 25, 2026

Circ. 24/2026 Opportunità di adesione al Consolidato nazionale

Oggetto: Opportunità di adesione al Consolidato nazionale

Gentile Cliente,

desideriamo informarVi della possibilità, qualora si faccia parte di un gruppo di imprese, di aderire al regime del Consolidato nazionale.

Il consolidato nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Vantaggi

Tra i possibili vantaggi fiscali delle società che optano per il consolidato si segnala:

  1. compensazione degli utili e delle perdite fiscali delle società del gruppo. Si sottolinea però che le perdite registrate prima del periodo di adesione al consolidato non possono essere trasferite;
  2. possibile utilizzo delle eccedenze di Rol (reddito operativo lordo), per la deduzione di interessi passivi, di cui all’art. 96 del Tuir. Tale disposizione prevede che l’eccedenza di interessi passivi, non deducibili direttamente da una società del gruppo, può essere portata in deduzione dal reddito del gruppo se e nei limiti in cui le altre società del gruppo dispongano di un reddito operativo lordo utile a tale scopo;
  3. come confermato con la risposta n. 201/2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate, le singole società che hanno aderito al consolidato fiscale possono decidere di cedere eventuali eccedenze IRES sorte prima dell’adesione all’opzione. In tal modo la consolidante potrà utilizzare tale credito in compensazione con il debito IRES di spettanza del gruppo;

Svantaggi

Ogni società aderente alla tassazione di gruppo sarà ugualmente tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi, con compilazione del quadro GN, e a fornire copia della stessa alla società consolidante. Quest’ultima sarà tenuta alla presentazione, oltre che della propria dichiarazione dei redditi, anche del modello redditi CNM. Inoltre, sempre la società consolidante dovrà provvedere al versamento del saldo e degli acconti IRES afferenti all’intero gruppo. Unicamente per il primo esercizio in cui si aderisce alla tassazione di gruppo, l’acconto sarà calcolato sommando algebricamente gli acconti dalle singole società partecipanti al consolidato.

Considerazioni

Il consolidato fiscale nazionale non comporta di per sé alcuna agevolazione o riduzione in termini di imposta, tuttavia è senz’altro valido in presenza di situazioni eterogenee tra di loro.

Qualora tutte le società aderenti evidenzino un reddito positivo, senza alcuna eccedenza da riportare, l’esercizio dell’opzione rischierebbe di comportare unicamente un aggravio in termini di adempimenti da svolgere.

Condizioni per l’accesso

Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 del Tuir) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.

L’opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata; la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Per identità dell’esercizio sociale, si intende identità di chiusura del periodo d’imposta; pertanto, le società di nuova costituzione possono optare per il consolidato, in presenza dei requisiti necessari, fin dal primo esercizio;
  2. esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante;
  3. elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione consolidata;
  4. comunicazione dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

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Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è:  https://studipa.com/it/category/circolari.

Cordiali saluti.

Merate, 25 febbraio 2026

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