“CIRC. 21-2022 Iscrizione ad Inps soci amministratori di srl e società di persone”

La Cassazione conferma un precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS, nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
L’eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell’art. 1 comma 203 L. 662/1996 (che ha sostituito il comma 1comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) che prevede l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il comma 203 dell’art. 1 della L.662/96, ha esteso l’obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell’assenza di rischio nella conduzione d’impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
La carica di amministratore già prevede l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS e, vista la normativa sopra richiamata e la presenza nello stesso soggetto delle qualifiche di socio e amministratore, ci si domanda se vi sia un obbligo in capo al socio amministratore di Srl di iscriversi anche alla gestione commercianti.
Diversi contenziosi hanno avuto ad oggetto la questione in quanto l’INPS in taluni casi procede d’ufficio alla iscrizione alla gestione commercianti di soggetti che cumulano entrambe le qualifiche.
La doppia iscrizione, talvolta, risulta illegittima e le sentenze citate lo rammentano.
La Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all’attività di amministratore.
Mentre l’attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza) sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un’attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.
In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso
con riferimento all’attività lavorativa espletata in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Nel caso in cui l’attività dell’amministratore, anche socio, si concreti in un “facere sostanzialmente gestorio” e manchi la prova dell’esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa oggetto della società si deve desumere l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è indiscusso che sia compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell’iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, nonché (e soprattutto) l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
A tal proposito, possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Cass. n. 8613 del 2017) nonché l’organizzazione dell’attività stessa.
La Cassazione ha, inoltre, confermato il concorso alla base imponibile contributiva del reddito derivante dalla partecipazione in società di persone, in quanto per definizione il reddito d’impresa ex art. 6, c. 3 Tuir è attribuito per trasparenza ai soci.
Con la recente Circolare Inps n. 84 del 10/06/2021 vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla base imponibile ai fini Previdenziali per gli iscritti alla Gestione degli Artigiani e Commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo Unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384-1992.
In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale” mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale con la Circolare n. 84/2021 Inps vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto. Infine, invitiamo tutti i clienti che rivestono la qualifica di SOCIO e/o AMMINISTRATORE di Società di persone (SNC e SAS) nonché di Società a responsabilità limitata (SRL) e soci di società Immobiliari, sprovvisti di copertura previdenziale nella Gestione Commercianti Inps, a prendere contatti con lo Studio per l’analisi degli specifici casi.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Merate, 1° febbraio 2022
TOP QUALITAS S.R.L.