“CIRC. 14-2020 Tracciabilità detrazioni 19% dichiarativi PF”
La Legge di Bilancio per il 2020 con il Decreto Fiscale convertito in Legge, DL 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.12.2019 ha introdotto nuove regole per beneficiare della detrazione 19% prevista dall’art.15, Tuir e da altre disposizioni normative.
Dal 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale (bonifici) ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:
· carte di debito, di credito e prepagate;
· assegni bancari e circolari.
Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:
· spese sanitarie;
· interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
· spese per istruzione;
· spese funebri;
· spese per l’assistenza personale;
· spese per attività sportive per ragazzi;
· spese per intermediazione immobiliare;
· spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
· erogazioni liberali;
· spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
· spese veterinarie;
· premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
· spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Questo quanto previsto dall’articolo 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020.
Due sono le eccezioni, resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione relativamente a:
· i medicinali e i dispositivi medici;
· le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Merate, 30 gennaio 2020
Dott. Maurizio Dal Mas

