“CIRC. 129-2021 Come migliorare il rapporto con il sistema bancario”

Gentile Cliente,
come già indicato lo scorso anno, ci permettiamo di porre alla Sua attenzione alcune avvertenze di carattere generale inerenti ai rapporti con il sistema bancario (partner sempre più presente ed esigente nella vita quotidiana di ogni azienda) con il suggerimento che le stesse siano valutate almeno una volta all’anno, magari proprio in questo periodo.
Si precisa che la Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie le informazioni fornite da banche e da società finanziarie sui crediti (mutui, fidi di conto corrente, linee di anticipo contratti o fatture, linee di anticipo, sbf, ecc.) che esse concedono ai loro clienti. Tale sistema fornisce agli intermediari finanziari le informazioni necessarie per valutare il merito di credito di ogni singola impresa, mediante la valutazione dei rapporti di credito e/o garanzia delle imprese (e delle persone fisiche) con gli intermediari segnalanti.
La modalità di presentazione della domanda
Ogni persona fisica o giuridica può richiedere la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia della propria posizione con il sistema bancario mediante due formati:
- CR rilasciata da un intermediario (istituto bancario, società di leasing, società finanziaria);
- CR rilasciata direttamente dalla Banca d’Italia.
La “visura” rilasciata dal singolo intermediario riporta i dati oggetto del rapporto intrattenuto dal cliente con quell’istituto: se, ad esempio, un’impresa ha rapporti di credito con sei istituti, per ottenere una visione esaustiva della propria CR, deve richiedere a ogni singolo istituto gli stessi dati. La CR rilasciata dalla Banca d’Italia, invece, è dettagliata e riassume tutti i rapporti di credito esistenti con gli intermediari finanziari in una visione complessiva. |
La richiesta a Banca d’Italia della propria CR può essere fatta con due modalità:
- presentandosi presso uno degli sportelli della Banca d’Italia, consegnando i moduli e i documenti in modalità cartacea;
- inviando a una qualsiasi delle filiali della Banca d’Italia i moduli e i documenti a mezzo fax, posta ordinaria o posta elettronica certificata (Pec).
L’elenco delle filiali della Banca d’Italia operative sul territorio e gli indirizzi utili per l’invio della documentazione sono disponibili al link:
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali/elenco.
Per il ritiro della visura presso gli sportelli della filiale della Banca d’Italia o per riceverli mediante posta ordinaria ovvero Pec l’attesa è mediamente di 20 giorni.
All’indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/elenco-dei-servizi/info_archivi_CR
sono disponibili i due moduli per effettuare la richiesta di accesso ai dati registrati nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia:
- modulo per le persone giuridiche (società), a cui va allegata la autocertificazione e il documento di identità del legale rappresentante;
- modulo per le persone fisiche (ditte individuali, professionisti, privati), a cui va allegata la autocertificazione e il documento di identità.
Il modulo consente di richiedere la visura degli ultimi 12 mesi di rilevazione, ovvero visure riferite anche a periodi temporali maggiori di 12 mesi. È possibile, inoltre, richiedere anche dati aggiuntivi su eventuali soggetti garanti e sulle relative garanzie prestate.
Come funziona la Centrale dei Rischi
Le posizioni comunicate alla Centrale dei Rischi prevedono cinque categorie di censimento del rischio di credito:
crediti per cassa | Æ | rischi autoliquidanti, a scadenza (mutui), a revoca (conti correnti), finanziamenti a procedura concorsuale, sofferenze; | |
crediti di firma | Æ | accettazioni, impegni di pagamento, avalli, fidejussioni, altre garanzie; | |
garanzie ricevute | Æ | garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari dal cliente; | |
derivati finanziari | Æ | swaps, opzioni, con indicazione del differenziale positivo dell’operazione, ovvero il credito vantato dall’intermediario nei confronti della controparte; | |
sezione informativa | Æ | operazioni effettuate per conto terzi, operazioni in pool, crediti scaduti, sofferenze. |
Gli intermediari sono tenuti a segnalare alla Centrale dei Rischi l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente se ricorre una delle seguenti fattispecie:
- la somma dell’accordato/utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è di importo pari o superiore a €30.000;
- il valore complessivo delle garanzie ricevute dall’intermediario è di importo pari o superiore a €30.000;
- il valore delle operazioni in derivati finanziari è di importo pari o superiore a €30.000;
- la posizione del cliente è in sofferenza;
- l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è di importo pari o superiore a €30.000;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro-soluto e cessione del credito è di importo pari o superiore a €30.000;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante è di importo pari o superiore a €30.000;
- sono stati ceduti a terzi dall’intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo.
I valori rilevabili dalla Centrale dei Rischi sono i saldi alla fine di ciascun mese con la distinzione tra il totale del credito concesso ed il totale del credito utilizzato: il saldo contabile viene aggregato se l’importo della segnalazione deriva da due rapporti diversi con il medesimo istituto (ad esempio è pari a €50.000 se derivante da uno sconfino di conto corrente €20.000 e da una rata di mutuo non pagata di €30.000).
La lettura dei dati della CR
Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le informazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta il dettaglio degli intermediari segnalanti. Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d’Italia i rapporti di credito e/o di garanzia con la propria clientela se, alla data di riferimento, la posizione del singolo cliente è pari o superiore alla soglia di segnalazione di €30.000. Le segnalazioni da parte degli intermediari vengono effettuate facendo riferimento alla data contabile e non alla data valuta desumibile all’ultimo giorno di ciascun mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo da parte di ogni istituto. L’intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo con quell’istituto è sceso sotto la soglia di €30.000 oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia, le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate.
È opportuno sottolineare come gli istituti bancari analizzano un periodo temporale che va in media dai 12 ai 36 mesi per il calcolo del rating, che è un giudizio che esprime l’affidabilità dell’impresa e, più precisamente, la sua capacità di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo. Una segnalazione in CR comporta un peggioramento della classe di merito dell’impresa, e, conseguentemente, il peggioramento del rating e l’aumento del costo di un prestito effettuato dall’istituto bancario. Di norma, il rating attribuito a ciascuna impresa da un istituto bancario viene controllato e aggiornato con cadenza almeno annuale. |
Di seguito segnaliamo alcune regole per migliorare il rapporto con il sistema finanziario, così come viene fotografato dalla centrale rischi stessa:
- Non sconfinare o essere insolventi per oltre 90 gg. consecutivi; la continuità è un elemento essenziale del cambiamento dello stato del rapporto.
Al momento del saldo dell’arretrato specificate formalmente che tale pagamento è da imputare alla rata più vecchia e non all’ultima.
- Evitare insolvenze/sconfini continuati per oltre 180 gg. – da sconfino o incaglio; il rating delle aziende presso le banche affidanti può crollare anche di un livello” al mese per ogni mese in cui lo stato del rapporto segnala questa circostanza.
- Scegliere di sconfinare/insoluto su linee a revoca. I fidi di cassa a revoca non penalizzano quanto l’essere inadempienti su una linea a scadenza con un piano di rientro programmato (mutuo/leasing/finanziamento).
- Utilizzare linee di credito disponibili, anche eventualmente movimentando denaro fra diverse banche. Quindi operare con più banche, e non limitarsi all’utilizzo, irrazionale, dei conti sulla base del tasso applicato, preferendo invece il contenimento nei fidi.
- Distribuire l’anticipo di effetti di dubbia esazione su più istituti, in particolare su banche che concedono linee a revoca con capienza, sulle quali l’eventuale sconfino conseguente all’insoluto è meno penalizzante.
- Anticipare il problema, dialogare con la banca, per iscritto. La sola proposta di un realistico piano di rientro dello sconfino, congruo e per iscritto, può fare la differenza fra INCAGLIO e SOFFERENZA.
- I dati rimangono accessibili alle Banche per 36 mesi. E’ opportuno tenerne conto nei rapporti con le banche, specialmente se nuove, motivando la circostanza. E’ estremamente opportuno tenerlo in considerazione.
- Non pensiamo che l’utilizzo anomalo degli affidamenti possa sfuggire al monitoraggio di sistema. Anticipi fatture ed SBF, export continuamente reiterati/sostituiti segnalano chiaramente un utilizzo anomalo e influiscono negativamente sull’andamento interno.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti.
Merate, 21 dicembre 2021
TOP QUALITAS S.R.L.