Circ. 12/2025 Ravvedimento speciale

Posted by on Gen 27, 2025

Circ. 12/2025 Ravvedimento speciale

RAVVEDIMENTO SPECIALE e pagamento dell’imposta sostitutiva

(solo per i soggetti che hanno aderito al CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE)

In sede di conversione del c.d. “Decreto Omnibus” è stata introdotta la possibilità di effettuare la “sanatoria” o “ravvedimento speciale” delle annualità dal 2018 al 2022 per i soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025. Al contempo è stato previsto un allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento anche per i soggetti interessati dal CPB che non utilizzeranno la sanatoria.

A tal proposito, lo Studio consiglia e propone, ai destinatari della presente circolare, un’attenta analisi e valutazione condivisa con il Cliente, della possibile adozione del “ravvedimento speciale”, di seguito descritto approfonditamente. In caso di conferimento dell’incarico, lo Studio procederà:

  • al calcolo dell’imposta dovuta, per ogni anno per il quale si è optato per il “ravvedimento speciale” sulla base delle disposizioni normative, come di seguito indicato;
  • ad organizzare una sessione (online / telefonica / in presenza) con il cliente per verificare quali anni pagare e quali eventualmente non pagare;
  • alla redazione e predisposizione dei relativi modelli F24;
  • all’invio al Cliente delle deleghe F4 con gli importi dovuti in base ai punti precedenti;
  • ad archiviare e conservare la documentazione;
  • all’invio al Cliente di un eventuale promemoria per le scadenze successive alla prima.

Il costo per le attività svolte dallo Studio sarà pari ad euro[1] 200,00 (euro 250,00 in caso di richiesta di rateizzazione degli importi).

Ambito di applicazione

Possono adottare il “ravvedimento speciale” i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), di cui agli articoli da 10 a 22 del D. lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e che nei periodi di imposta dal 2018 al 2022, hanno applicato gli “ISA” e:

– hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

– ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Proroga dei termini di decadenza

Per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di “ravvedimento speciale”, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Soggetti Isa Annualità Termini di decadenza per l’accertamento
Adesione CPB + ravvedimento 2018, 2019, 2020 e 2021 31 dicembre 2027
Adesione CPB +

No ravvedimento

2018, 2019, 2020 e 2021 31 dicembre 2025

L’imposta sostitutiva

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

– 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;

– 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

– 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

– 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

– 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

– 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.

La base imponibile dell’Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.

Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda delle annualità, per gli anni 2018, 2019 e 2022 si applica il seguente schema:

10% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
12% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
15% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6

Per gli anni 2020 e 2021 in considerazione del covid le percentuali saranno le seguenti:

7% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
8,4% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
10,5% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Non si dà, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Lo Studio suggerisce di provvedere quanto prima all’eventuale pagamento degli importi dovuti in quanto, a decorrere da tale data, si perfeziona il “ravvedimento speciale” e, di conseguenza, si ottiene l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Preclusioni

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

***

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:

Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è:

https://studipa.com/it/category/circolari.

Cordiali saluti.

Merate, 27 gennaio 2025

TOP QUALITAS S.R.L.

[1] Al compenso si aggiungeranno:

– le spese direttamente sostenute nello svolgimento dell’incarico quantificate, a titolo forfetario, nella misura del 12.50% del compenso come sopra determinato;

– le eventuali anticipazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi verranno addebitate e pagate a parte a semplice prima richiesta;

– le imposte ed i contributi previdenziali previsti per legge a carico del Cliente.