“CIRC. 11/2017 – Rottamazione cartelle Equitalia”

Posted by on Gen 30, 2017

“CIRC. 11/2017 – Rottamazione cartelle Equitalia”

Spett. Cliente,

l’articolo 6 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, così come integrato in sede di conversione in Legge, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 ed il 2016.

Aderendo alla procedura il contribuente potrà pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione incluse le spese per procedure esecutive e per la notifica delle cartelle.

Non saranno dovute invece le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica rata o in un massimo di cinque rate.

A tal fine dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale il debitore manifesterà la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

L’agente della riscossione comunicherà entro il 31 maggio 2017 gli importi dovuti a ciascun contribuente.

Dopo aver illustrato in sintesi le principali novità proponiamo a seguire una breve analisi dei punti focali della nuova normativa.

1)     Soggetti interessati

I soggetti interessati sono tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone, società di capitali ed altri contribuenti che hanno debiti affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

2)     L’oggetto della Procedura

Questa procedura consentirà la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Con le disposizioni previste il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e di interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.

Restano dovuti pertanto gli interessi affidati a Equitalia, gli aggi che maturano sulle somme derivanti dalla definizione agevolata e le spese per procedure esecutive, incluso il costo della notifica delle cartelle di pagamento.

Ove il contribuente vorrà aderire a tale procedura non dovrà, invece, corrispondere le somme dovute a titolo di:

–         sanzioni;

–         interessi di mora;

–         sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.

3)     La procedura

Il contribuente dovrà rendere un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2017.

Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Nella dichiarazione il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque.

Il 70% delle somme complessivamente dovute dal debitore deve essere versato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018.

Il 24% delle somme dovute dovrà essere versato entro luglio 2017, il 23% entro settembre 2017, il 23% entro novembre 2017, il 15% entro aprile 2018 ed il rimanente 15% entro settembre 2018.

Il debitore dovrà altresì indicare la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. Con la dichiarazione il debitore si assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. Ciò significa che il debitore può scegliere di definire singole partite iscritte a ruolo, anche se contenute nella stessa cartella e non è, quindi, obbligato a regolarizzare tutti i debiti.

Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4)     Gli effetti

Uno degli effetti principali a favore del fisco è quello che lega alla presentazione della dichiarazione la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Di contro, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

5)     La decadenza del beneficio

Particolare attenzione bisogna prestare alle conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate) con definizione agevolata.

In tali casi, per espressa previsione normativa la definizione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

I versamenti effettuati saranno, tuttavia, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico. E infatti, essi non determineranno l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero; Né tantomeno il relativo pagamento potrà essere rateizzato.

In caso di decadenza dalla definizione agevolata il debitore non avrà quindi la possibilità  rateizzare il debito residuo nelle forme ordinarie.

6)      Le rateazioni in corso

Per i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, viene estesa anche a loro l’applicazione della definizione agevolata, a condizione però che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

In tal caso resteranno definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive previdenziali.

7)      I carichi esclusi

Resteranno fuori dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

a) le risorse proprie tradizionali Ue: si tratta dei dazi doganali, dei contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell’isoglucosio, nonché dell’Iva armonizzata Ue. È esclusa anche l’Iva riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

8)      Le violazione del codice della strada

Sebbene i carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada restino esclusi, potranno rientrare tuttavia nella definizione agevolata gli interessi relativi proprio a tali carichi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute.

Infatti, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

9)      Le modalità di versamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, ovvero con bollettini precompilati che l’agente della riscossione sarà tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per assistervi nel calcolo dell’importo agevolabile definibile con la rottamazione al fine di valutare la fattibilità dell’operazione ed i possibili risparmi conseguibili.

Cordiali saluti.

Merate, 30 gennaio 2017

Dott. Dal Mas Maurizio