“CIRC. 10/2017 – Direzione e coordinamento”

Posted by on Gen 27, 2017

“CIRC. 10/2017 – Direzione e coordinamento”

Lineamenti generali

Gli artt. 2497 e ss. c.c. disciplinano l’attività di direzione e coordinamento nell’ambito dei gruppi societari. Si tratta di una disciplina che non riguarda le regole di funzionamento di un gruppo societario in quanto si limita ad individuare alcune ipotesi in cui possa realizzarsi, presuntivamente, l’attività in esame.

La riconduzione a tale disciplina presenta profili di responsabilità nel caso di cui all’art. 2497-sexies c.c. che, a tal riguardo, riconduce tale presunzione di direzione e coordinamento a due particolari situazioni in cui la società potrebbe essere identificata ai fini della direzione e coordinamento, più segnatamente:

  • Quando la controllante è tenuta al consolidamento dei bilanci;
  • Quando una società riveste la posizione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e, più analiticamente:
  1. a) Quando dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società;
  2. b) Quando dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società;
  3. c) Quando esercita un’influenza dominante su una società, sulla base di un contratto in essere con la stessa o di clausole dei loro statuti. Altra ipotesi di attività di direzione e coordinamento, sempre assistita da presunzione, è prevista dal successivo art. 2497-septies c.c., in cui si configura la fattispecie dell’esercizio di direzione e coordinamento (e non del mero controllo, di cui alla lettera c) che precede), sulla base di un contratto concluso da una società o da un ente con le società assoggettate, o mediante clausole contenute negli statuti di queste ultime. Va precisato che il mero controllo formale di una società o ente su di un’altra società non esaurisce, in ogni caso, la fattispecie di direzione e coordinamento: il controllo societario è solo uno dei possibili, ma non necessari, elementi che possono portare a rilevare la presenza di una situazione di direzione e coordinamento. Occorre verificare di volta in volta se le società holding svolgano in concreto attività di direzione e coordinamento nei confronti della società controllata.

Gli adempimenti

La disciplina dispone che la società controllata deve rendere nota la propria situazione “soggezione all’altri attività di direzione e coordinamento” attraverso due adempimenti:

  • Con l’indicazione negli atti e nella corrispondenza;
  • Attraverso l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso un’apposita sezione del Registro delle Imprese.

Sul piano dell’informazione contabile, gli ulteriori due adempimenti pubblicitari previsti dai commi quarto e quinto sono:

  • Esposizione nella nota integrativa della società diretta e coordinata di un prospetto riepilogativo dei dati esssenziali dell’ultimo bilancio della società o ente che coordina;
  • Indicazione nella relazione sulla gestione, dei rapporti intercorsi con chi esercità l’attività di direzione e coordinamento, nonché degli effetti di tale attività sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

La responsabilità

A norma dell’art. 2497, primo comma, primo periodo “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”.

L’art. 2497 c.c. fa riferimento ad un esercizio attivo delle funzioni di direzione e coordinamento, secondo una condotta intenzionalmente orientata, prevedendo, dunque, un’influenza attiva sulla vita della società controllata, consapevolmente esercitata dalla società controllante ed una altrettanto consapevole cooperazione da parte degli amministratori della medesima società soggetta a controllo.

Dall’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento societario possono, dunque, derivare responsabilità ed il legislatore ne ha espressamente previste di due specie:

  1. a) Quella verso i soci delle società soggette a direzione e coordinamento;
  2. b) Quella verso i creditori di tali società.

Tale responsabilità deve necessariamente derivare dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale che potrebbe prendere origine da una condotta discostante da un iter corretto che la società controllante dovrebbe tenere, e conservare, nell’impartire direttive alle società appartenenti al gruppo a cui fa capo, potendosi tradurre in un processo di compenetrazione e bilanciamento degli interessi tra la società controllante ed il circuito di società ad essa soggette, che comunque dovrà essere accertata a priori dall’organo giudicante. Tuttavia non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Non si può, dunque, prescindere da una visione generale: occorre aver riguardo non soltanto all’effetto patrimoniale negativo di un determinato atto di gestione, ma anche agli eventuali riflessi positivi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza della società immediatamente pregiudicata dall’atto stesso.

I soggetti obbligati

Stando ad una interpretazione letterale della norma, l´esecuzione dell’adempimento pubblicitario presso il Registro imprese è quindi posto esclusivamente a carico degli amministratori della società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento (“società controllata”). C’è chi ha sostenuto che la soluzione più opportuna sarebbe stata quella di imporre la pubblicità nel Registro delle imprese non già alla società assoggettata, bensì alla società che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Ma forse questa soluzione avrebbe potuto far sorgere problemi di applicazione della disciplina pubblicitaria alle società straniere, per le quali si sarebbe dovuto prevedere l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese.

 

Termini  e sanzioni

La domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese non è soggetta ad alcun termine né, quindi, ad alcuna sanzione amministrativa. Il terzo comma dell’art. 2497 bis prevede solo una responsabilità di carattere risarcitorio, in base alla quale gli amministratori che omettono sia di indicare negli atti e nella corrispondenza, sia di comunicare al Registro delle imprese, la soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento, ovvero la mantengono quando sia cessata, sono responsabili per i danni derivanti ai soci o ai terzi per la mancata conoscenza di tali fatti.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Merate, 27 gennaio 2017

Dott. Maurizio Dal Mas