Circ. 04/2026 Veicoli aziendali – Obblighi di comunicazione alla Motorizzazione Civile in caso di comodato e ipotesi di esclusione
Oggetto: Veicoli aziendali – Obblighi di comunicazione alla Motorizzazione Civile in caso di comodato e ipotesi di esclusione
- Premessa e finalità della circolare
Con la presente circolare si riepiloga la disciplina vigente in materia di obblighi di comunicazione alla Motorizzazione Civile nei casi di concessione in disponibilità di veicoli aziendali a soggetti diversi dall’intestatario, con particolare riferimento ai contratti di comodato.
La finalità è quella di:
- prevenire omissioni sanzionabili;
- fornire criteri interpretativi uniformi;
- chiarire le ipotesi di esclusione, frequentemente oggetto di fraintendimenti operativi.
- Riferimenti normativi e di prassi
La disciplina trae fondamento da:
- art. 94, comma 4-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), introdotto dall’art. 12, L. 29 luglio 2010 n. 120;
- Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2014, n. 15513;
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 ottobre 2014, n. 23743, tuttora vigente;
- principi civilistici in materia di comodato (artt. 1803 ss. c.c.);
- coordinamento con la disciplina fiscale dei fringe benefit (art. 51, comma 4, TUIR).
- Ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione
L’art. 94, comma 4-bis, CdS prevede l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione Civile nei casi di variazione della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, quando il veicolo è utilizzato da soggetto diverso dall’intestatario.
L’obbligo sussiste esclusivamente in presenza di:
- concessione a titolo gratuito (comodato);
- utilizzo esclusivo e personale del veicolo;
- disponibilità continuativa superiore a 30 giorni.
I soggetti tipicamente interessati sono:
- soci;
- amministratori;
- collaboratori;
- terzi;
- altri soggetti giuridici.
- Ipotesi di esclusione dall’obbligo (casistiche più ricorrenti)
La normativa non si applica, e pertanto non è dovuta alcuna comunicazione, nelle seguenti ipotesi, chiarite espressamente dalla prassi ministeriale:
4.1. Veicoli assegnati a dipendenti come fringe benefit
Non ricorre il comodato in senso civilistico quando il veicolo:
- costituisce retribuzione in natura;
- è assegnato nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
In tali casi:
- viene meno il requisito della gratuità;
- l’art. 94, comma 4-bis, CdS è inapplicabile.
4.2. Uso promiscuo del veicolo
L’obbligo è escluso quando il veicolo:
- è utilizzato sia per finalità aziendali sia personali;
- non è destinato all’uso esclusivo del soggetto assegnatario.
4.3. Utilizzo non esclusivo o non continuativo
L’obbligo non sussiste quando:
- il veicolo è utilizzato da più soggetti;
- manca la continuità temporale della disponibilità.
- Veicoli dell’imprenditore individuale
Se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il comodato a terzi comporta l’aggiornamento del solo Archivio Nazionale dei Veicoli.
Se il veicolo è bene personale dell’imprenditore, il comodato comporta anche l’aggiornamento della carta di circolazione.
- Profili sanzionatori
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione comporta:
- sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del Codice della Strada;
- ritiro della carta di circolazione fino alla regolarizzazione.
- Conclusioni operative
Alla luce della complessità della disciplina e delle frequenti modifiche nella gestione dei veicoli aziendali, si raccomanda di:
- verificare preventivamente la qualificazione giuridica dell’assegnazione del veicolo;
- valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti del comodato;
- consultare lo Studio prima di procedere a nuove assegnazioni o modifiche contrattuali.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
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Cordiali saluti.
Merate, 13/01/2026
TOP QUALITAS S.R.L.

