Transfer Pricing

LA DISCIPLINA DEL TRANSFER PRICING

transfer pricing

Con l’espressione transfer pricing si individua un fenomeno complesso, di cui è difficile fornire una definizione istituzionale poiché non nasce direttamente in ambito giuridico-fiscale, ma deriva dall’analisi delle relazioni economiche intercorrenti tra imprese residenti in Stati diversi le quali fanno parte dello stesso gruppo.

In particolare, si tratta di verificare se le transazioni commerciali intercompany vengano effettuate rispettando il principio di libera concorrenza (arm’s length principle), in modo tale che sussista corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato.

Poiché la giustificazione sulla quale si basa la disciplina in esame è quella di evitare che mediante l’alterazione del valore al quale avvengono le transazioni intercompany si possa realizzare uno spostamento di materia imponibile da Stati a elevata fiscalità verso territori caratterizzati da una minore pressione fiscale, al fine di preservare la propria potestà impositiva i singoli Stati hanno adottato una normativa specifica sul transfer pricing, la quale recepisce il principio di valutazione a valore normale delle transazioni infragruppo contenuto nel modello di convenzione Ocse.

Per quanto concerne l’Italia, la disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta nel combinato disposto degli articoli 110, settimo comma, e 9, terzo comma, del Tuir, nei quali viene previsto che il prezzo cui avvengono le transazioni commerciali tra imprese residenti in Stati diversi, legate da rapporti di controllo e/o collegamento deve essere valutato a valore normale.

In virtù di tali disposizioni è possibile individuare i presupposti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali si può procedere a una rettifica dei prezzi di trasferimento intercompany, allo scopo di rideterminare il reddito imponibile dell’impresa fiscalmente residente in Italia dopo aver ricostruito il “valore normale” delle transazioni infragruppo.

Quanto al requisito soggettivo deve trattarsi di scambi – di beni o servizi – tra imprese fiscalmente residenti in Italia e società fiscalmente residenti all’estero, legate da rapporti di controllo diretto o indiretto.

IDENTIFICAZIONE DI GRUPPO DI AZIENDE

Per aziende appartenenti ad un gruppo si intendono tutte le società controllate, società controllanti, o società controllate direttamente od indirettamente dallo stesso soggetto. Il controllo può essere di diritto o di fatto.

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VALORE NORMALE

Il requisito oggettivo per cui si può parlare di transfer pricing, è la discrepanza tra il valore di vendita di un bene ad una società del gruppo e il valore di vendita dello stesso bene sul libero mercato.

Con il termine “Valore normale”, ai sensi dell’art. 9, co. 3 del Tuir, si fa riferimento, in prima approssimazione, al prezzo od al corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi comparabili in condizione di libera concorrenza, quindi vicini a quelli adottati in condizioni di libero mercato tra imprese indipendenti.

Naturalmente risulta molto più difficile identificare il valore normale se le cessioni infragruppo riguardano servizi, interessi, royalties ed altri beni e servizi immateriali.

Il valore normale è determinabile attraverso vari metodi, tra i principali dei quali vi sono quelli del confronto del prezzo, del prezzo di rivendita e del costo maggiorato, oltre ad altri metodi alternativi.

NORMATIVA

Per dimostrare la corretta operatività in materia di transfer pricing le aziende devono produrre la specifica documentazione in caso di verifica, che è composta dal Master File che deve raccogliere tutte le informazioni riguardanti in gruppo di aziende e la specifica delle operazioni trans-nazionali che avvengo tra le società del gruppo, ed il Country File che si riferisce alla singola azienda interessata.

La predisposizione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento va indicata nel modello Unico.