Esecuzioni mobiliari

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Con il termine esecuzione mobiliare si indica il pignoramento di arredi, mobili, utilita’ generalmente presenti presso la residenza del debitore o in luoghi a lui disponibili.

Non ogni obbligazione è sottoponibile ad esecuzione in forma specifica

Presupposto processuale dell’esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all’esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi ai sensi dell’articolo 474 c.p.c.: a) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; b) le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l’efficacia esecutiva; c) gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.

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