“CIRC. 77-2020 Decret Rilancio – Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo”

Posted by on Giu 1, 2020

“CIRC. 77-2020 Decret Rilancio – Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo”

In considerazione di quanto sia importante capire bene i primi strumenti messi a disposizione dal Governo per il rilancio dell’economia, di seguito intendiamo svolgere una lettura attenta e ragionata dei principali articoli che possono interessare gli imprenditori.

 

L’articolo 28 introduce un credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 

Il comma 2 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse (nei quali oltre alla messa a disposizione di vani ad uso ufficio viene fornita una ulteriore serie di servizi aggiuntivi) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 

Il comma 3 specifica che il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

Il comma 4 chiarisce che il beneficio spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

 

Il comma 5 definisce le condizioni necessarie per fruire del credito d’imposta. La norma specifica che l’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

Il comma 6 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il comma 7 stabilisce che al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensabilità, ovvero il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (elevato per l’anno 2020, a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame), di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

Il comma 8, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di cui al presente articolo con il credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) previsto dall’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Il comma 9 precisa che le disposizioni dell’articolo in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Per una panoramica completa sulle misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia dell’UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi si consiglia la lettura della pagina web Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE realizzata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione (valutati in 1.424,1 milioni di euro).

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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Merate, 01 giugno 2020

Cordiali saluti.

TOP QUALITAS S.R.L.