“CIRC. 46-2021 Dichiarazione Redditi 2021 e 730-2021”

Quest’anno la scadenza della trasmissione del modello 730 ordinario è il 30 settembre 2021.
La nuova scadenza (a regime) del modello 730 non comporterà alcun ritardo per quanto riguarda il rimborso in busta paga con decorrenza luglio/agosto per i rimborsi relativi all’ Irpef , addizionali regionali e comunali, cedolare secca o a trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateazione ) se la presentazione della dichiarazione avviene entro il mese di maggio/ giugno, diversamente tardando l’invio e inviando la dichiarazione entro settembre il conguaglio avverrà successivamente e precisamente a ottobre/novembre.
Per coloro che presentano Dichiarazione Redditi PF i termini di versamento sono 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 con maggiorazione dello 0,4% mentre i termini di presentazione del modello Redditi PF 2021 come previsto a regime dall’art. 2, comma 1 DPR 322/98 e modificato ad opera dell’art. 4 bis, comma 2, lett. a) DL n. 34/2019 c.d. “Decreto Crescita” va effettuato entro il 30.11.2021.
Poiché si avvicina la scadenza, Vi informiamo che verrete contattati in questi giorni dalla sig.ra Mariapia Torrisi per fissare un appuntamento presso i nostri Uffici al fine di consegnare i dati e la documentazione Vostra e dei Vostri familiari.
Vi è tuttavia la possibilità di trasmetterci la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione via mail con allegato documento di identità e previa compilazione di un nostro questionario (che vi trasmetteremo via mail) con i documenti e informazioni utili appostando crocetta e sottoscrizione del documento, con firma ed accettazione dell’incarico.
In calce alla presente Circolare segue un pro-memoria con la descrizione dei documenti principali da produrre all’appuntamento o da trasmetterci.
Vi preghiamo di farci pervenire la documentazione entro venerdì 21 maggio 2021 per rispettare la scadenza ordinaria per il pagamento delle imposte o del rimborso. In tale sede valuteremo l’eventuale possibilità di predisporre il mod. 730 in luogo del più complesso mod. Redditi PF.
Il modello 730 potrà essere trasmesso in via telematica direttamente dal contribuente purché sia in possesso del codice PIN FISCONLINE rilasciato dalla Agenzia delle Entrate o tramite le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps, in tal caso si potrà usufruire della possibilità di utilizzare il modello “precompilato”, cioè il 730 redatto dalla Agenzia Entrate sulla base dei dati fiscali in suo possesso, integrando i dati mancanti oppure confermando in toto i dati proposti dalla Agenzia. Lo Studio, pertanto, provvederà a predisporre i modelli 730 (ed a curarne la relativa trasmissione telematica) esclusivamente per i clienti in possesso dei suddetti codici PIN.
Diversamente verrà predisposto il modello Dichiarazione PF.
Inutile rammentare che in assenza di una fattiva collaborazione sarà difficile per lo Studio garantire la tempestività degli adempimenti.
Nel caso in cui la consegna dei documenti avvenga in data successiva al 21 maggio, non saremo in grado di rispettare gli standard di qualità certificati con ISO 9001:2015, e comunque applicheremo al compenso predefinito per la compilazione della Dichiarazione PF una maggiorazione di prezzo a titolo dì indennità per l’urgenza del lavoro svolto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Merate, 24 marzo 2021
TOP QUALITAS S.R.L.
ALLEGATO
PRINCIPALI DOCUMENTI NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE REDDITI
DA PRODURRE ALL’APPUNTAMENTO
- Documento di identità: copia documento di identità valido del dichiarante e, se congiunta del coniuge.
- Tessera sanitaria: copia per il codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico., per i figli di età non superiore ai 24 anni il limite di reddito per essere considerati a carico euro 4.000,00, se superiore ai 24 anni rimane il limite di euro 2.840,51;
- Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: 730/2020 (redditi 2019) o Unico 2020 (redditi 2019) comprese eventuali dichiarazioni integrative/rettificative o ultima dichiarazione presentata (solo per chi non ha presentato la precedente dichiarazione dei redditi con il nostro Studio).
- Redditi: Certificazione Unica 2021 (redditi 2020) di: lavoro dipendente e/o pensione e/o autonomo non professionale, attività occasionali.
Scelta destinazione 5-8-2 per mille C.F. dell’ente al quale si vuole destinare la scelta.
- Utili: Certificazione 2021 degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2020.
- Terreni e/o fabbricati: visure catastali/atti di compravendita per acquisto, divisione o vendita (solo in caso di variazioni immobiliari avvenute nel 20). Per gli immobili affittati è necessario il contratto di locazione registrato + estremi di registrazione del contratto dell’Agenzia delle Entrate (cartacea o telematica) + modello RLI (oppure vecchi mod. 69 e SIRIA). In caso di eredità produrre atto di successione o di eventuali donazioni.
- Spese sanitarie (franchigia € 129,11): fatture, ricevute, quietanze di pagamento e scontrini fiscali parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge ed ai familiari a carico. Nel caso di rimborso da parte di polizza sanitaria, indicare su ogni documento l’importo non rimborsato. Tra le più comuni: ü prestazioni per visite mediche generiche e/o specialistiche, analisi e terapie; ü spese odontoiatriche; ü ticket ospedalieri/sanitari ed esami di laboratorio; ü prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere; ü scontrini fiscali parlanti riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco, medicinale, omeopatia o abbreviazioni), qualità (codice AIC) e quantità dei prodotti acquistati; ü dispositivi medici (solo ed esclusivamente quelli che riportano la marcatura CE); ü lenti oftalmiche correttive, montature per lenti correttive, occhiali premontati per presbiopia, lenti a contatto e relative soluzioni (solo ed esclusivamente se riportano la marcatura CE); ü acquisto/affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificate come dispositivi medici; ü prestazioni rese da soggetti abilitati all’arte ausiliaria della professione sanitaria come ad esempio fisioterapista, dietista, odontotecnico, podologo, ecc..; ü sedute di psicoterapia effettuate da professionista iscritto all’albo); ü certificati medici per usi sportivi, per la patente, ecc..; ü terapie eseguite nei centri autorizzati: riabilitazione, fisioterapia, ginnastica correttiva, cure termali purché ci sia la prescrizione medica e sul documento di pagamento risulti la figura professionale che ha eseguito la prestazione.
- Spese per persone con disabilità: (riconosciuta da Legge 104/92 o certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra): ü spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento (acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle, trasporto in ambulanza, ecc..) e per sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (fax, computer, modem, stampante, telefono, ecc..); ü spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti con ridotte capacità motorie, oppure anche di serie (non adattati) per non vedenti, sordomuti, persone con handicap psichico o mentale, sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento, invalidi con gravi e permanenti limitazioni alla deambulazione; ü spese mediche e di assistenza: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato addetto all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, altre spese specifiche. Per i ricoveri presso istituti di assistenza, la parte deducibile riguarda le spese mediche di assistenza e non la retta di degenza.
- Mutui per acquisto abitazione principale (importo massimo detraibile € 4.000 a mutuo): certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2020 o quietanze di pagamento (con l’indicazione separata della quota degli interessi), estratto rogito di acquisto (con intestatario, data e importo d’acquisto), estratto contratto di mutuo (con intestatario, data e importo finanziato). Per chi ha acquistato casa nel 2020 anche fattura del notaio (relativa alle competenze per il contratto di mutuo), costo (fattura), perizia, imposta sostitutiva, Acquisto immobile in leasing, atto e rate pagate;
10. Intermediazione immobiliare (importo massimo detraibile € 1.000 ad atto): fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ed estratto del rogito riportante i riferimenti dell’avvenuta intermediazione. Non è detraibile quanto pagato all’agenzia per la vendita dell’abitazione principale.
- Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore (importo massimo detraibile € 800 per alunno): ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa e servizi integrati a scuole dell’infanzia (‘scuola materna’), del primo ciclo di istruzione (‘scuola elementare’) e della scuola secondaria del sistema nazionale di istruzione. Questa detrazione non è cumulabile con quella del punto 13.
- Spese di istruzione universitaria e specializzazione: ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per frequenza universitaria e di specializzazione universitaria, master, dottorato di ricerca, conservatorio, accademia delle belle arti con chiara identificazione del corso di laurea sostenuto. Per le università non statali l’importo detraibile è stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La spesa non puo’ essere documentata attraverso il modulo di autocertificazione stampabile, di norma, dalla posizione on line dello studente.
13.Contributo scolastico a favore di scuole di ogni ordine e grado: ricevute della scuola o ricevute dei versamenti attestanti le somme versate con la causale erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell’offerta formativa.
14.Asili nido: (importo massimo detraibile € 632 a figlio fino ai tre anni d’età): quietanze di pagamento della retta di frequenza.
15.Assicurazioni vita: (importo massimo detraibile € 530): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze relative ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (per polizze stipulate dal 2001 è detraibile solo l’importo certificato relativo al rischio morte ed invalidità permanente superiore al 5%).
- Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e inter-regionale nel limite di € 250,00 detraz. 19%.
17.Assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (importo massimo detraibile € 1291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente e di quelli per la tutela delle persone con disabilità grave): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze con specifica condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
18.Assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave Legge 104/92 Art.3 Comma 3 (importo massimo detraibile € 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici.
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi:(importo massimo detraibile € 210 a figlio): quietanze di iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Le quietanze devono riportare i dati anagrafici della società, i dati anagrafici di chi effettua l’attività sportiva e l’oggetto della prestazione sportiva.
- Spese funebri:(importo massimo detraibile € 1.550 a decesso): fattura dell’agenzia di pompe funebri. Sul documento indicare in quale percentuale si beneficia della detrazione.
- Spese veterinarie: (franchigia € 129,11 e importo massimo detraibile € 500,00): fatture o scontrini di spese sostenute per la cura di animali.
- Erogazioni liberali: quietanze di pagamento a favore di ONLUS, ONG, istituzioni religiose, movimenti/partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale, delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati, effettuate tramite Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati, Amministrazioni pubbliche, ecc.. Le donazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI).
- Spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti:(importo massimo detraibile € 2.100, reddito complessivo fino a € 40.000): ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi presta l’assistenza e di chi effettua il pagamento (assistito o familiare dell’assistito) e certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.
- Contributi previdenziali ed assistenziali: bollettino assicurazione obbligatoria Inail casalinghe, bollettini riscatto periodo di laurea, pagamenti contributi previdenziali volontari o di ricongiunzione periodi assicurativi, ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati alle casse di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio, etc …).
- Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (importo massimo deducibile € 1.549,37): MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle persone anziane, con specifica indicazione del trimestre di riferimento, le ore lavorate nel trimestre e la paga oraria.
- Previdenza complementare (importo massimo deducibile € 5.164,57): certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente (anche per familiari a carico). Non va fornita la documentazione dei contributi trattenuti dal datore di lavoro per i fondi di categoria.
- Assegno periodico al coniuge: codice fiscale dell’ex coniuge cui sono corrisposti gli assegni periodici, sentenza di separazione o divorzio, ricevute di versamento/bonifici periodici all’ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in una unica soluzione e quelle destinate al mantenimento dei figli.
- Adozioni: certificazione dell’ammontare complessivo della spesa da parte dell’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione di minori stranieri.
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio-ristrutturazione (36-50-65%): ü dati catastali dell’immobile, reperibili dal rogito o da una visura; ü fatture relative ai lavori eseguiti; ü bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge; ü in caso di lavori condominiali la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese; ü per spese antecedenti il 14/05/2011, comunicazione al Centro Operativo di Pescara (con ricevuta di invio della documentazione).
- Acquisto o costruzione box auto pertinenziale: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione, bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge, preliminare di acquisto registrato (in caso di pagamenti antecedenti il rogito).
- Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (importo massimo detraibile € 10.000 ad immobile): la detrazione spetta solo se collegata all’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio con spese sostenute dal 26/06/2012 (solo per manutenzione straordinaria, se effettuato su singolo appartamento). Documenti: fatture di acquisto dei beni indicante la relativa natura, qualità e quantità, ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione ed estratto conto della carta di credito/bancomat. L’intestatario dell’acquisto dei mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la ‘ristrutturazione’.
- Acquisto arredo giovani coppie (importo massimo detraibile € 16.000 ad immobile): la detrazione spetta per l’arredo di immobili acquistati (o ricevuti in donazione) nel 2016, adibiti ad abitazione principale. Condizioni: le coppie devono risultare coniugate nel 2016 o conviventi dal almeno tre anni (deve risultare dallo stato di famiglia) e almeno uno dei componenti deve avere un’età non superiore a 35 anni al 31/12/2016. Documenti: fatture di acquisto dei beni indicante la relativa natura, qualità e quantità, ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione ed estratto conto della carta di credito/bancomat. La detrazione non è cumulabile con il punto 30.
- Spese per interventi di riqualificazione energetica (55-65%): ü fatture relative ai lavori eseguiti; ü bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge; ü asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione del produttore; ü attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (se dovuto); ü scheda informativa (allegato E o F) compilata on line sul sito ENEA e ricevuta d’invio all’ENEA (numero protocollo CPID); ü in caso di intervento condominiale la dichiarazione dell’amministratore dell’importo detraibile dal singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese e rate pagate dal condominio.
- IVA per acquisto abitazioni classe energetica A o B (detrazione del 50% in 10 rate annuali): rogito di acquisto da impresa (l’acquisto deve essere avvenuto nel 2016 e 2017) e fattura dell’impresa con indicato l’importo iva applicata. La detrazione non è cumulabile con quella relativa all’acquisto del box pertinenziale.
- Contratti di locazione ex legge 431/98 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale: ü Contratto per immobile utilizzato come abitazione principale secondo quanto disposto dall’art 2 comma 3 della Legge 431/98 e registrazione del contratto; ü Contratto per immobile utilizzato come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro e registrazione del contratto; ü Contratto per immobile utilizzato da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza (distante almeno 100 km anche nella stessa provincia x gli anni 2017/2018, 50 km se in zone montane) e registrazione del contratto; ü Contratti di locazione alloggi sociali (ad esempio ALER) ü Quietanze di pagamento del canone d’affitto (di tutti i pagamenti effettuati nel 2018).
- Acquisto o costruzione abitazioni date in locazione: rogito di acquisto o documentazione attestante la costruzione + il contratto di locazione per la durata di 8 anni.
- Versamenti F24: deleghe F24 quietanzate (con timbro di pagamento o ricevuta di pagamento online) di acconti d’imposta IRPEF e/o cedolare secca relativi all’ anno d’imposta 2018, contributi Inps, per l’utilizzo dei crediti anni precedenti (copia f24 sino alla data di consegna dei documenti).
- Credito d’imposta riacquisto prima casa: rogiti di acquisto del nuovo fabbricato, del precedente fabbricato (in cui ci sia l’evidenza dell’IVA o dell’imposta di registro pagata) e dichiarazione del notaio che certifichi l’importo e la modalità in cui si intende utilizzarlo e, in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione, 730/2018 o quadro RN Unico 201. 38.Rimborsi ricevuti nel 2017 relativi a oneri portati in detrazione o deduzione in anni precedenti.
- Novita’ IMPATRIATI per i contribuenti che hanno trasferito residenza In Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 i redditi da lavoro dipendente e assimilato concorrono alla formazione del reddito al 30%,/10%
- Novità Detrazione al 50% in 5 anni per l’onere per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione;
Novità :
– Le nuove disposizioni riguardanti gli oneri detraibili/deducibili , in base alle quali, in molti casi è necessario il pagamento con modalità tracciabili e per una serie di spese la detrazione è riconosciuta solo in parte e non riconosciuta in presenza di un reddito complessivo superiore a euro 120.000,00/240.000,00.
Tale previsione non si applica alle spese sostenute per acquisto di medicinali e dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN;
– la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti relativamente a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 2020 con la sola intimazione di sfratto per morosità/ingiunzione di pagamento;
– il riconoscimento della nuova detrazione del 110% per gli interventi “trainanti” e “trainati” di recupero edilizio/ riqualificazione energetica nonché del c.d. “bonus facciate”;
– l’introduzione, a decorrere dal 01.07.2020, in sostituzione del c.d. ”bonus irpef” del c.d.“trattamento integrativo” per i redditi di lavoro dipendente fino a 28.000,00 euro nonché della c.d. ulteriore detrazione” per i redditi da Euro 28.000,00 a Euro 40.000,00;
– credito di imposta per acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile con spese sostenute dal 01.08. al 31.12.2020, se contestualmente all’acquisto del veicolo con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 110g/km, è rottamata un’autovettura. Tale credito va utilizzato entro 3 anni a decorrere dal 2020
Note
- Nota di massima attenzione rivolta a chi detiene immobili e/o attività finanziarie all’estero (conto corrente, partecipazioni, obbligazioni, stock-options e altro).
Tali operazioni devono essere comunicate all’amministrazione finanziaria nel quadro RW e quadri collegati;
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti.
Merate, 25 marzo 2021
TOP QUALITAS S.R.L.