“CIRC. 43/2016 – Operazioni con soggetti residenti in Paesi esclusi dalla “White list”

In prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle Dichiarazione Unico SC dei Redditi per l’esercizio al 31 dicembre 2015, ci permettiamo di ricordare le norme di deducibilità sui costi per merci o prestazioni di servizio ricevuti da paese non inclusi nella “White list”.
Con l’art. 5 co. 1 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 di riforma della fiscalità internazionale, il legislatore ha modificato in modo significativo la disciplina dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10, 11, 12 e 12-bis del TUIR). Per effetto delle suddette modifiche:
- i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
- i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico (viene, invece, soppressa la previgente causa esimente rappresentata dalla dimostrazione dell’effettiva attività svolta dalla controparte estera);
- rimane l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, sia che eccedano o meno il valore normale.
Le suddette modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 147/2015) e, quindi, dal 2015, se l’impresa italiana ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Inoltre, con l’art. 1 co. 678 della L. 190/2014 è stato stabilito che l’individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata agli effetti dell’art. 110 co. 10 ss. del TUIR è effettuata prendendo quale riferimento il solo parametro dell’assenza di strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali.
Rispetto alla previgente black list, sono stati espunti i seguenti Stati e territori: Alderney, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filip-pine, Gibilterra, Guernsey, Herm, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Malaysia, Mauritius, Montserrat, Singapore
Le spese e gli altri componenti negativi di reddito sostenute verso società aventi sede in uno dei paesi sopra elencati devono essere separatamente indicati nel Modello Unico quale variazione in aumento al rigo RF29 e variazione in diminuzione al rigoRF 52.
La necessità di tale indicazione è confermata anche dopo le modifiche apportate dal Decreto Internazionalizzazione.
In particolare, come disposto dal comma 11 del citato art. 110, la separata indicazione riguarda sia la parte di costo “automaticamente” deducibile, in quanto non superiore al valore normale, sia la parte eccedente la cui deducibilità è subordinata alla prova della circostanza esimente.
Lo studio invierà le dichiarazioni dei redditi presupponendo che tutti gli acquisti di beni e servizi siano stati effettuati a valore normale di costo.
Nel caso contrario vi preghiamo di indicarci la quota di costo, da evidenziare in una apposita casella del rigo F53, la cui deducibilità e sottoposta alla capacità della società di dimostrare il reale interesse economico (esimente due)
Infine, lo studio rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento anche con specifico riferimento al comportamento della Vostra società per le annualità fiscalmente ancora aperte.
A disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.