“CIRC. 38-2023 Nessuna responsabilità per l’acquirente dei crediti di imposta”

Facendo seguito alla circolare 33/2023, avente per oggetto “Opportunità acquisto crediti fiscali e risparmio imposte”, si riporta quanto emanato in merito alla responsabilità dell’acquirente dei crediti di imposta.
Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11, recente “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”, ha apportato delle modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali dei crediti di imposta.
In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. b), ha introdotto il comma 6-bis) all’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, escludendo la responsabilità del cessionario che dimostri di aver acquisito il credito di imposta e che sia in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:
a. Titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolativi, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b. Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti tale circostanza;
c. Visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d. Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e. Asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f. Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g. Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti tale circostanza;
h. Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
i. Un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007.
È stato introdotto anche il comma 6-quater, il quale prevede che il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onore della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dell’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34
***
Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com. Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”. |
Merate, 13 marzo 2023
TOP QUALITAS S.R.L.