“CIRC. 35-2021 Bonus pubblicità”

L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, c.d. “Bonus pubblicità” connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.
Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche alla predetta disciplina ed in particolare:
- l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha:
- aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
- esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.
Infine, l’art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, ha introdotto il nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, prevedendo l’estensione anche per il 2021 e il 2022 della quantificazione del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.
Si precisa che solo per gli investimenti sulla “Stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Prenotazione del bonus 2021
Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare (direttamente o tramite un intermediario abilitato), nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza telematica, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.
Pertanto, per il 2021, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.3 al 31.3.2021.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2022.
In merito alle modalità di compilazione della comunicazione in esame le citate istruzioni richiedono l’indicazione dei seguenti dati.
Colonna | Descrizione |
2 | Ammontare investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulla “Stampa”. |
3 | Non va compilata. |
6 | Ammontare investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”.* |
7 | Ammontare investimenti effettuati nel 2020 sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”. |
* Per gli investimenti effettuati sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, è necessaria la sussistenza dell’investimento incrementale, ossia che la percentuale risultante a colonna 13 sia almeno pari all’1%.
Si rammenta che l’effettività delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione da parte di un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un soggetto che esercita la revisione legale dei conti.
Determinazione del bonus 2021
Il “Bonus pubblicità” per il 2021, sulla base delle predette novità, è così quantificato:
- investimenti sulla “Stampa”, 50% (investimenti 2021);
- investimenti sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, 75% di colonna 8 (investimenti incrementali)
Merita evidenziare che nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, l’ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
Come desumibile dalle predette istruzioni la dichiarazione sostitutiva è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
Si rammenta, infine, che il bonus in esame è soggetto ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato “de minimis” e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) distinto per i predetti “canali” di investimento.
***
Qualora vogliate che sia lo studio a doversi occupare della richiesta del credito in oggetto, Vi preghiamo di comunicarcelo entro il 16 marzo 2021.
Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti.
Merate, 08 marzo 2021
TOP QUALITAS S.R.L.