“CIRC. 2/2017 Verifica periodicità intrastat e volumi d’affari 2017”

Posted by on Gen 11, 2017

“CIRC. 2/2017 Verifica periodicità intrastat e volumi d’affari 2017”

ARGOMENTO N. 1 : Elenchi INTRASTAT

Vi ricordiamo che entro il prossimo 25/01/2017, scadrà il termine per la presentazione degli elenchi intracomunitari mensili (mese di dicembre) e trimestrali (4° trimestre), riferiti all’anno 2016.

Dal 1-1-2017, per effetto dell’art. 4 comma 4 del DL 193/2016 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017), DOVREBBE (il condizionale è necessario in assenza di esplicita conferma da parte della Agenzia delle Dogane) essere abolito l’obbligo di predisporre i modelli intrast ACQUISTI (sia per acquisto beni che per prestazioni di servizio ricevute); sarà cura dello Studio comunicarne l’esito con successiva Circolare.

 Per l’annualità 2017 le periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat sono le seguenti :

 

OPERAZIONI LIMITI PERIODICITA’ PRESENTAZIONE
Cessioni beni

(modello Intra 1 bis)

e

Servizi

(modello Intra 1 quater)

Oltre € 50.000

 

 

Fino a € 50.000

Mensile

 

 

Trimestrale

 

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

 

Entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

Acquisti beni

(modello Intra 2 bis)

e

Servizi

(modello Intra 2 quater)

 

Oltre € 50.000

 

 

Fino a € 50.000

Mensile

 

 

Trimestrale

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

 

Entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

 

 

I modelli INTRASTAT dovranno essere trasmessi unicamente per via telematica. Pertanto coloro che fossero sprovvisti delle autorizzazioni doganali al riguardo sono pregati di contattare al più presto  lo Studio oppure l’Agenzia doganale competente per territorio.

Ricordiamo inoltre che, per contenere le frodi in ambito Iva Ue, dal 2011 per compilare e trasmettere i modelli INTRASTAT è necessario essere iscritti al VIES (registro informatico delle partite iva comunitarie) accessibile dalla home page del sito della Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Quindi, prima di porre in essere operazioni comunitarie, è necessario verificare preventivamente l’abilitazione VIES della propria partita iva nonché quelle di clienti e fornitori, mediante accesso telematico al suddetto sito internet.

ARGOMENTO N. 2 : Verifica volume affari ai fini delle liquidazioni iva e del regime contabile per il 2017

            I limiti per effettuare le liquidazioni IVA trimestralmente, invece che mensilmente, non sono variati rispetto all’anno precedente.

            Nel 2017, quindi, possono optare per la liquidazione e il versamento dell’Iva trimestralmente, i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i limiti di 400.000,00 se esercitano attività di prestazioni di servizi e di 700.000,00 se esercitano altre attività.

            AI limiti di cui sopra bisogna fare riferimento anche per la verifica della possibilità di optare per il regime contabile semplificato, previsto per le imprese minori, in luogo del regime ordinario, che comunque è sempre obbligatorio per i soggetti IRES.

 

ARGOMENTO N. 3 : Verifica limiti per la tenuta della contabilità di magazzino  per il 2017

L’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino scatta dopo che per 2 anni consecutivi  vengono entrambi superati i seguenti limiti:

a) ricavi euro 5.164.568,99=

b) rimanenze finali euro 1.032.913,80=.

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui,  per la seconda volta consecutiva, si verifica il superamento di entrambi i limiti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Merate, 11 gennaio 2017

Dott. Maurizio Dal Mas