“CIRC. 21-2023 LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI”

Facendo seguito alle Circolari n. 6/2023 e n. 10/2023, si riporta quanto segue.
La rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione
L’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.
I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:
- dello sgravio delle sanzioni amministrative;
- dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
- dello sgravio degli interessi di mora;
- dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.
La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell’istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.
La procedura e gli effetti dell’istanza di rottamazione
La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la modulistica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.
La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
- l’Iva riscossa all’importazione;
- le sanzioni diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la volontà di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero di dilazionare il debito in 18 rate scadenti la prima il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023 e le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di cadauno dei 4 anni successivi.
Con la presentazione dell’istanza viene sospeso il potenziale avvio di procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Æ | La rottamazione si perfezionerà con il tempestivo pagamento della totalità degli importi dovuti. In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (anche solo di una singola rata in caso di pagamento rateale) la rottamazione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. |
Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione
La L. 197/2022 propone al comma 222 e ss. anche una disposizione inerente l’annullamento automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni non superiore a 1.000 euro, in relazione al singolo carico, alla data del 01 gennaio 2023. Dalla data del 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023, data fissata per il perfezionarsi dell’annullamento dei ruoli, sono sospese le attività di riscossione dei debiti.
La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
- l’Iva riscossa all’importazione.
La definizione agevolata degli Avvisi Bonari
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
La definizione può riguardare anche avvisi bonari ricevuti al 1° gennaio 2023, per qualunque periodo d’imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando somme avendo fruito della dilazione. Deve trattarsi di dilazione ancora in essere al 1° gennaio 2023, quindi non possono fruire i contribuenti decaduti da una dilazione al 1° gennaio 2023.
I contribuenti che aderiscono alla definizione in esame ottengono la riduzione delle sanzioni al 3%. Resta fermo che vanno pagate la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi, nel rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.
Modalità di definizione
Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997.
Æ | In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione viene meno e si rendono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. |
Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento e per approfondire l’eventuale possibilità di accedere a tali agevolazioni. In particolare, chiediamo cortesemente di contattare telefonicamente il Dott. Andrea Ghilardi. |
Merate, 06 febbraio 2023
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