“CIRC. 14-2021 verifica Intrastat, volume affari 2020 e tenuta contabilità del magazzino”

Posted by on Gen 21, 2021

“CIRC. 14-2021 verifica Intrastat, volume affari 2020 e tenuta contabilità del magazzino”

 ARGOMENTO N. 1: Elenchi INTRASTAT

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con riportati i limiti per la compilazione dei modelli Intrastat.

 

 

La verifica del superamento o meno delle predette soglie va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni.

I modelli INTRASTAT dovranno essere trasmessi unicamente per via telematica. Pertanto, coloro che fossero sprovvisti delle autorizzazioni doganali al riguardo sono pregati di contattare al più presto lo Studio oppure l’Agenzia doganale competente per territorio.

Ricordiamo inoltre che, per contenere le frodi in ambito Iva Ue, dal 2011 per compilare e trasmettere i modelli INTRASTAT è necessario essere iscritti al VIES (registro informatico delle partite iva comunitarie) accessibile dalla home page del sito della Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Quindi, prima di porre in essere operazioni comunitarie, è necessario verificare preventivamente l’abilitazione VIES della propria partita iva nonché quelle di clienti e fornitori, mediante accesso telematico al suddetto sito internet.

ARGOMENTO N. 2: Verifica volume affari ai fini delle liquidazioni iva

I limiti per effettuare le liquidazioni IVA trimestralmente, invece che mensilmente, non sono variati rispetto all’anno precedente.

Nel 2021, quindi, possono optare per la liquidazione e il versamento dell’Iva trimestralmente, i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i limiti di 400.000,00 se esercitano attività di prestazioni di servizi e di 700.000,00 se esercitano altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

Ai limiti di cui sopra bisogna fare riferimento anche per la verifica della possibilità di optare per il regime contabile semplificato, previsto per le imprese minori, in luogo del regime ordinario, che comunque è sempre obbligatorio per i soggetti IRES.

ARGOMENTO N. 3: Verifica ricavi ai fini della tenuta della contabilità semplificata

L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

  • 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

  • per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
  • per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che ai sensi dell’articolo 66, D.P.R. 917/1986 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2020 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2020 se adottano il criterio della registrazione.

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione.

ARGOMENTO N. 4: Verifica limiti per la tenuta della contabilità di magazzino per il 2021

L’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino scatta dopo che per 2 anni consecutivi vengono superati entrambi i seguenti limiti:

a) ricavi euro 5.164.568,99=

b) rimanenze finali euro 1.032.913,80=.

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, si verifica il superamento di entrambi i limiti.

ARGOMENTO N. 5: Determinazione del pro-rata definitivo per l’anno 2020

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell’anno 2020 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2021. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile.

Si segnala alla gentile Clientela che le cessioni di beni impiegati nell’emergenza sanitaria effettuate ai sensi dell’articolo 124, D.L. 34/2020 dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, seppure tecnicamente definite come “esenti dall’Imposta sul valore aggiunto” dall’articolo 124, comma 2, non concorrono alla formazione del pro-rata di indetraibilità.

***

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Merate, 21 gennaio 2021

Cordiali saluti.

TOP QUALITAS S.R.L.