“CIRC. 105-2020 Decreto agosto – ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi”

L’articolo 97 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020.
Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per un importo pari al restante 50 per cento delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.
Sul punto, si rammenta che gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).
In particolare, i citati articoli 126 e 127 avevano disposto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), avrebbero potuto essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.
Più nel dettaglio, l’articolo 18 D.L. 23/2020 aveva previsto che, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è disposta la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- imposta sul valore aggiunto;
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, essi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
- di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi “non” superiori a 50 milioni di euro;
- di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.A tal proposito lo Studio si rende disponibile a fornire il servizio di rateizzazione dei versamenti sospesi relativamente a modelli F24 riguardanti tributi fiscali.
Per il mese di maggio 2020, invece, venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, come sopra indicate (articolo 18 D.L. 23/2020).
A tal proposito lo Studio si rende disponibile a fornire il servizio di rateizzazione dei versamenti sospesi relativamente a modelli F24 riguardanti tributi fiscali.
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Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti.
Merate, 9 settembre 2020
TOP QUALITAS SRL