“CIRC. 110-2020 Il modello organizzativo 231”

MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Un caso concreto di assenza del modello in una società
Il D. Lgs. n. 231/2001 ha introdotto, ormai da quindici anni, il principio della responsabilità d’impresa in Italia per i reati (civili e penali) commessi da dipendenti o da amministratori nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. Tale responsabilità amministrativa va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha commesso o tentato il reato ed estende i propri effetti sul patrimonio dell’azienda.
In un caso specifico, con sentenza del 21 gennaio 2016, nr. 2544, la Cassazione ha ribadito la condanna alla responsabilità della società e dei suoi dirigenti per l’omessa adozione e l’efficace attuazione prima della commissione del fatto, di un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie.
L’assenza del Modello ha indotto la Corte a definire l’evento come il “frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori” ritenendo presenti tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggetti per affermare la responsabilità della società ex D. lgs 231/01.
La Corte infine ha precisato come la società, per andare esente da responsabilità nel caso di reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse dai suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro avrebbe dovuto dimostrare “l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi e l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati” come previsto dall’art. 6 del D. lgs. 231/01.
Il Modello 231 è ad oggi l’unico strumento che possa evitare all’azienda importanti sanzioni quali:
- multe pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro;
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Esso è inoltre diventato negli anni una condizione richiesta ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché valevole a migliorare il rating di partecipazione a molti appalti (pubblici e privati), alle richieste di concessioni e finanziamenti.
Il Modello 231, a nostro parere, rappresenta una importante occasione per iniziare a creare – o migliorare – il sistema di controllo interno della propria azienda. Vediamo esso come un investimento sulla propria impresa in grado di fornire vantaggi organizzativi tangibili già a partire dal periodo di predisposizione del proprio Modello.
In allegato alla presente circolare troverete uno schematico approfondimento in merito.
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Lo Studio è a disposizione per mettervi in contatto con professionisti di fiducia ed esperti in materia e darVi eventuali ulteriori chiarimenti sull’argomento.
Cordiali saluti.
Merate, 21 settembre 2020
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